ORDINANZA N. 318
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Lannaioli Duilio contro l'Ufficio II.DD. di Roma, iscritta al n. 1205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, con ord. 19 ottobre 1981 (pervenuta, però, a questa Corte il 29 ottobre 1984), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comm d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
che detto articolo prevedeva, infatti, l'improcedibilità del ricorso proposto alla Commissione qualora, entro un anno dalla presentazione, non fosse stato corredato di sua copia semplice per l'ufficio.
Considerato che, però, é frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma che disponeva la lamentata improcedibilità con conseguente estinzione del processo,
che, perciò, gli atti vanno restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
LIVIO PALADIN - ETTORE GALLO
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.