Ordinanza n.317 del 1985

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ORDINANZA N. 317

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco delle Unità Sanitarie Locali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Pretore di Iseo nel procedimento civile vertente tra Jacovini G. Carlo e la Regione Lombardia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1983 dal Pretore di S. Ginesio nel procedimento civile vertente tra Cecaro Saverio e la Regione Marche ed altra, iscritta al n. 977 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanze rispettivamente del 3 maggio 1982 e 12 giugno 1983, i Pretori di Iseo e di S. Ginesio sollevavano la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., nella parte in cui subordina l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa autorizzazione delle U.S.L. .

Considerato, però, che in ambo le ordinanze non vi é il minimo cenno alla rilevanza della questione, e che anzi la rilevanza stessa non viene nemmeno presa in considerazione come imprescindibile presupposto della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale, né comunque é dato desumerla dalla narrativa dell'ordinanza che non contiene alcun riferimento al fatto,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata inammissibile,

che, trattandosi della medesima questione, esposta sotto lo stesso profilo, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronunzia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal Pretore di Iseo con ord. 3 maggio 1982 e dal Pretore di S. Ginesio con ord. 12 giugno 1983, ambo con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

LIVIO PALADIN - ETTORE GALLO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.