ORDINANZA N. 315
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Genevini Marco, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 ottobre 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per l'"ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata all'Autorità di P. S. e quella di chi succede nella detenzione illegale di arma";
e che, stando all'ordinanza di rimessione, la questione sarebbe rilevante perché "l'imputato é succeduto nella detenzione delle armi per cui é processo al padre, che le aveva regolarmente denunciate" e perché "dette armi non sono state rimosse dal luogo conosciuto dall'Autorità di P.S. in quanto indicato nell'originaria denuncia";
considerato che il giudice a quo, mentre dichiara di dolersi della "disparità di trattamento" fra le due fattispecie prese in esame, finisce con il censurare l'equiparazione quoad poenam dell'ipotesi di omessa denuncia di un'arma ricevuta per successione mortis causa, già denunciata dal precedente detentore, all'ipotesi di omessa denuncia di un'arma, sempre ricevuta per successione mortis causa, mai denunciata dal precedente detentore;
e che, quindi, la contraddittorietà della prospettazione é di ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame della Corte (v. ordinanza n. 29 del 1985; sentenza n. 269 del 1984).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.