Ordinanza n.310 del 1985

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ORDINANZA N. 310

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie di primo grado di Cosenza il 14 febbraio 1980, di Genova il 21 marzo e il 18 aprile 1979, iscritte ai nn. 327, 508 e 569 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 202, 266 e 294 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza del 14 febbraio 1980 della Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui é posta una sopratassa proporzionale ai tributi, a carico di chi non esegue nei termini il versamento delle ritenute dirette;

che con ordinanza del 21 marzo 1979 la Commissione Tributaria di primo grado di Genova, anche in riferimento all'art. 77, primo comma Cost., ha sollevato identica questione;

che con ordinanza del 18 aprile 1979, la Commissione Tributaria di primo grado di Genova ha sollevato identica questione di costituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 anche in rapporto alla mancata estensione della esimente prevista dall'art. 7, quinto comma dello stesso d.P.R. n. 602/73, nonché dell'art. 98 dello stesso d.P.R. modificato dall'art. 3 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, con l'aggiunta di un sesto comma che consente la immediata iscrizione a ruolo della sopratassa senza previa notificazione del provvedimento motivato di irrogazione della sanzione in riferimento, oltre che agli artt. 3, 36 e 77, primo comma Cost., anche agli art. 24 e 113 Cost.;

considerato che i giudizi vanno riuniti stante la sostanziale identità delle questioni sollevate;

che, per effetto dell'art. 9, legge 22 dicembre 1980, n, 882, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute dovute entro il 31 agosto 1980;

che detto termine é stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che per l'oggetto, sostanzialmente vertente sull'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 d.P.R. 602/73 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti, le questioni riportate dall'ordinanza in epigrafe rientrano nella previsione della suddetta norma (art. 9, legge 22 dicembre 1980, n. 882);

che, come richiesto anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, si rende necessario restituire gli atti alle Commissioni tributarie suindicate affinché accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Francesco GRECO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.