ORDINANZA N. 309
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Tattoni Mario e Battistoni Maurizio, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Tattoni Mario, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 luglio 1981, pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1983, n. 53, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 38 e 39 della stessa legge alle locazioni in corso alla data del 30 luglio 1978 ed aventi ad oggetto immobili destinati all'esercizio di attività professionali, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. (disparità di trattamento degli immobili adibiti a studi professionali con gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o artigianale);
che l'ordinanza si basa sulla interpretazione letterale della norma impugnata la quale, in difetto di espresso richiamo all'art. 41 della stessa legge n. 392 del 1978, avrebbe la conseguenza di consentire, in linea transitoria, il diritto di prelazione a conduttore di immobile urbano destinato a studio professionale con contratto stipulato prima dell'entrata in vigore di detta legge rimanendo, invece, detto diritto escluso in forza della norma non richiamata dalla disposizione transitoria riguardo a conduttori di immobili destinati ad identico uso ma locati successivamente al detto momento;
che questa Corte, con ordinanza n. 136 del 1982, ha già disatteso detta interpretazione letterale nella considerazione che argomenti logici, desunti dall'inquadramento della norma stessa (art. 73, legge n. 392/78) nel sistema attuato dalla legge, la rendevano inattendibile;
che poi, con sentenza 5 maggio 1983 n. 128, la stessa Corte, ribadendo l'interpretazione logico-sistematica che mette in relazione l'art. 73 con la disposizione dell'art. 41, comma primo, della l. n. 392/78, la quale esclude il diritto di prelazione per i rapporti di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio di attività professionale, e considerando che tale esclusione, indipendentemente dal mancato espresso richiamo al suddetto art. 41, deve essere estesa anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l. n. 392/78, per cui la lamentata disparità di trattamento era insussistente, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, l. 27 luglio 1978, n. 392 riguardante la pretesa esclusione del diritto di prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso professionale, circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima;
considerato che, con l'ordinanza in esame é stata proposta identica questione senza che siano addotti argomenti nuovi o diversi;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
Livio PALADIN - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.