ORDINANZA N. 298
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Fardelli Luciano ed altri, iscritta al n. 1233 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis del 20 marzo 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'AGIS e l'atto di costituzione di Fardelli Luciano;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (comunicata il 18 aprile e notificata l'8 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20 marzo 1985 e iscritta al n. 1233 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di Pastore Marina e Fardelli Luciano imputati della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso che l'impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo preventivo, II) che avanti la Corte si é costituito nell'interesse dell'imputato Fardelli Luciano, giusta delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 13 luglio 1984, l'avv. Nicola Rocchetti concludendo per la fondatezza della proposta questione; hanno spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con l'atto depositato il 29 gennaio 1985 per la inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della proposta questione, e nell'interesse dell'Associazione generale italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), giusta delega in margine all'atto d'intervento depositato il 31 luglio 1984, l'avv. Augusto Fragola chiedendo che questa Corte, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, si pronunci nel senso della illegittimità costituzionale della norma denunciata oppure per la interpretazione da dare ad essa nel senso della parificazione della proiezione di film alle televisioni e proiezioni di film nei locali di pubblico spettacolo (argomentazioni sviluppate e conclusioni illustrate nella memoria depositata il 24 settembre 1985), III) che nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che a) l'intervento dell'A.G.I.S. va dichiarato inammissibile perché l'art. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953 n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale consente soltanto al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale) di intervenire in giudizio e di presentare le loro deduzioni; b) la proposta questione, già dichiarata infondata dalla Corte con sent. 238/1985, é da giudicare manifestamente infondata per essere la motivazione della ordinanza di rimessione identica alla motivazione della ordinanza dello stesso giudice a quo su cui questa Corte ha reso la or richiamata sent. 238/1985.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato all'A.G.I.S. con atto depositato il 31 luglio 1985;
b) dichiara manifestamente non fondata la questione d’illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 1233 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sezione II penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.