ORDINANZA N. 296
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, e 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 15 maggio, il 26 giugno, il 12 giugno, il 17 aprile (n. 2 ord.), 19 giugno e 3 luglio 1984 dalla Corte di Appello di Trento ed iscritte ai nn. 996, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 e 1061 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 bis, 34 bis, 38 bis e 47 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1.1 - la Corte d'Appello di Trento, con le sette ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
1.2 - il giudice rimettente, premesso che nei giudizi di merito, tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma censurata impone, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, con il risultato di offendere sia la previsione costituzionale del "serio ristoro" (art. 42 Cost.), sia lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché la lamentata disparità di trattamento conseguirebbe a valori indennitari che possono essere "i più vari e i meno logici";
2.1 - nelle ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061/84, il giudice a quo, solleva, in via subordinata all'accoglimento della principale, una seconda questione di legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;
2.2 - la Corte rimettente rileva che, se il valore urbanistico dei beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, che residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed é restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata: con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a titolo di compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
3. - nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame non si sono costituite parti private, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
4. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale. Questo Collegio, con sentenza n. 231 del 1984, ha infatti dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria - dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n.15 del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la questione sollevata - in quel giudizio, come nelle ordinanze ora in esame - dalla stessa Corte d'Appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma dell'art. 12;
b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo non si verificherebbero, come egli ritiene, necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non tenesse conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione;
Che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni: il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata sentenza n. 231/84.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.