ORDINANZA N. 273
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 commi primo e secondo della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cossu Luigi ed altro e Amministrazione del Tesoro ed altre iscritta al n. 1055 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1984 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Anelli Carlo e s.p.a. Cantieri Navali Riuniti ed altri iscritta al n. 1216 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Salvo Eduardo e Amministrazione del Tesoro dello Stato iscritta al n. 1231 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Cossu Luigi ed altro e Anelli Carlo;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 nel giudizio in cui Cossu Luigi Cons. di Stato e Pier Giorgio Ferri Avvocato dello Stato avevano chiesto al Tribunale di Roma dichiararsi l'obbligo delle convenute Amministrazioni della Difesa e del Tesoro e della s.p.a. Cantieri Navali Riuniti di corrispondere loro il compenso dovuto per aver ricoperto la qualità di membri del collegio arbitrale investito della controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min. Difesa senza operare la ritenuta dell'80% prevista dall'art. 15 commi primo e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97 all'uopo sollevando questione d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., di detta norma (ordinanza notificata il 22 maggio e comunicata il 22 luglio; pubblicata nella G.U. n. 34 bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta al n. 1055 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione rinviandone l'esame a questa Corte avanti la quale si é costituito giusta delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 26 febbraio 1985 l'avv. G. Sciacca chiedendo nell'interesse del Cossu e del Ferri dichiararsi l'incostituzionalità della impugnata disposizione, II) che con ordinanza emessa il 14 giugno 1984 nel giudizio in cui il prof. Carlo Anelli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato aveva chiesto al Tribunale di Roma voler dichiarare il diritto di esso attore a percepire l'intero compenso per l'opera prestata in qualità di presidente del collegio arbitrale investito della cognizione della controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min. Difesa, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 15 commi primo e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97 nella parte in cui dispone il versamento a favore del Min. Tesoro dell'80% del compenso spettante agli arbitri che rivestono la qualifica di magistrati o avvocati di Stato in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 4 e comunicata il 19 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20 marzo 1985 e iscritta al n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale, nel contraddittorio della s.p.a. Cantieri Riuniti Navali e dei Ministeri Difesa e Tesoro, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione rinviandone l'esame a questa Corte, avanti la quale si é costituito, giusta delega in margine all'atto depositato l'8 novembre 1984, l'avv. Filippo Bracci chiedendo dichiararsi nell'interesse dell'Anelli l'incostituzionalità della impugnata disposizione, III) che con ordinanza emessa il 6 luglio 1984 nel giudizio in cui il magistrato ordinario Eduardo Di Salvo, premesso che aveva esercitato funzioni di componente del collegio arbitrale investito della cognizione della controversia tra l'Istituto autonomo Case Popolari di Ragusa e Nello Barbagallo e che quest'ultimo aveva, ai sensi dell'art. 15 commi primo e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97, provveduto a versare all'Amministrazione del Tesoro l'80%, pari a L. 8.307.690, del compenso in suo favore per l'opera prestata, aveva chiesto accertarsi l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondergli quanto percepito, all'uopo sollevando questione d'incostituzionalità della disposizione in riferimento agli artt. 3, 36, 24 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 15 e comunicata il 23 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20 marzo 1985 e iscritta al n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione rinviandone l'esame a questa Corte avanti la quale nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita.
Considerato che con sent. 23 aprile 1985, n. 116 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della impugnata disposizione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre incidenti, iscritti ai nn. 1055, 1216 e 1231 R.O. 1984,
dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanze 6 aprile 1984, 14 giugno 1984 e 6 luglio 1984, dei commi primo e secondo dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi degli arbitrati) della l. 2 aprile 1979 n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) già dichiarati incostituzionali con sent. 23 aprile 1985, n. 116.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.