Ordinanza n.261 del 1985

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ORDINANZA N. 261

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, in relazione al primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Serando Rita e Cassa Marittima Meridionale iscritta al n. 1310 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Serando Rita ed altro e della Cassa Marittima Meridionale,

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1984 (comunicata il 19 ottobre e notificata il 5 novembre successivo; pubblicata nella G.U. n. 113 bis del 15 maggio 1985 e iscritta al n. 1310 R.O. 1984) nel giudizio promosso da Serando Rita in proprio e quale esercente la potestà sul minore figlio Ugo per conseguire dalla convenuta Cassa Marittima Meridionale la liquidazione della rendita ai superstiti a seguito della morte di Riccardo Mannerini, rispettivamente loro marito e padre, l'adito Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla Cassa, che ha indicato come competente il pretore del lavoro di Palermo nella cui circoscrizione é la sede di essa convenuta, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 444 comma primo c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c.; che avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Franco Agostini giusta delega in margine all'atto, pervenuta a mezzo posta il 7 febbraio 1985, chiedendo nell'interesse di Serando Rita e Mannerini Ugo la declaratoria d'illegittimità della disposizione impugnata e gli avv.ti Renato Formica e Claudio Mazziotti, giusta delega in margine alla comparsa depositata il 4 giugno 1985, instando nell'interesse della Cassa Marittima Meridionale per la infondatezza della proposta questione; che nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984 n. 282 richiamata dalla Cassa, ha dichiarato non fondata la questione già sottoposta al suo esame, tra l'altro, dal Tribunale di Genova con ordinanza 28 aprile 1982, le cui argomentazioni sono state riprodotte nella ordinanza di rimessione del giudice a quo di Genova.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 444 comma secondo c.p.c. sollevata in relazione all'art. 444 comma primo c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Genova con ordinanza 18 settembre 1984 (n. 1310 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1985.