ORDINANZA N. 240
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Marzona Enea ed altro, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel procedimento penale d'appello contro Marzona Enea e Cudini Alessandro, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 23 marzo 1984, dopo aver rilevato che con la sentenza di primo grado, emessa il 25 maggio 1983, gli imputati erano stati condannati per reati edilizi accertati nel luglio 1982, nonostante che avessero proceduto, in epoca anteriore alla sentenza, all'oblazione prevista dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, non riprodotto dalla legge di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (cfr. ora l'art. 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47), ponendosi l'esigenza di applicare, ai fini del decidere, l'art. 2, ultimo comma, c.p., che fa salvi gli effetti delle norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, sollevava, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, per contrasto con l'art. 77 Cost., il quale dispone che i decreti legge, se non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio;
considerato che la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
Livio PALADIN - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.