ORDINANZA N. 239
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1977 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Grappasonni Rolando ed altro, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1978.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza del 22 dicembre 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 60 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne";
e che nel giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 879, il cui art. 4 ha espressamente abrogato l'art. 60 del codice di procedura penale, e ciò a corollario dell'art. 1, che, attraverso l'inserimento dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, ha disciplinato ex novo la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati;
e che il disposto del predetto art. 1, in forza di quanto espressamente statuito dall'art. 6, primo comma, della medesima legge n. 879 del 1980, si applica a tutti i procedimenti in corso che, come quello di specie, alla data di entrata in vigore di tale legge, non siano "già stati rimessi dalla Corte di cassazione";
che, pertanto, é necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché la rilevanza della questione sollevata sia riesaminata alla stregua della normativa sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bracciano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
Livio PALADIN - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.