Sentenza n.238 del 1985

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SENTENZA N. 238

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ramerdi Amanzio ed altro iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di Amanzio Ramerdi e Aldo Addobbati imputati del delitto, di cui agli artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si é costituito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29 gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

 

Considerato in diritto

 

3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione. Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente infondata ma) infondata la proposta questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.