Sentenza n.235 del 1985

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SENTENZA N. 235

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 gennaio 1978 dal tribunale di Asti nel procedimento civile vertente fra Raviola Olga e Follis Ninfa ed altra iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Cavazza Vittoria ed altro contro Ferrario Palmira e Ferrario Palmira contro Cavazza Vittorio ed altro iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza in data 5 gennaio 1978 (n. 139 del reg. ord. 1978), il tribunale di Asti sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione veniva proposta nel corso di un procedimento civile promosso da Olga Raviola nei confronti della madre Follis Ninfa e della sorella Giuliana, volto ad ottenere la declaratoria di nullità, ex art. 781 del codice civile, della donazione (indiretta) fatta alla Follis dal marito, deceduto nel 1971, attraverso la intestazione di un'area fabbricabile e la successiva costruzione sulla medesima di un edificio a più piani ad uso di abitazione. Tale domanda si proponeva di far rientrare nella massa ereditaria il detto immobile quale unico cespite successorio.

Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1973, che ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile (divieto di donazione tra coniugi) si ebbe una modificazione del petitum sicché l'attrice richiese farsi luogo all'accertamento che il terreno edificabile era stato acquistato con denaro del de cuius e che l'edificio era stato costruito da questi con propri mezzi economici e per il tramite della propria impresa (esercitava infatti attività edilizia); donde, conseguenzialmente, l'attribuzione dell'immobile - o, subordinatamente, del denaro impiegato nell'acquisto del terreno e nella costruzione dell'edificio - alla massa ereditaria.

Da parte convenuta si eccepiva essere l'azione dell'attrice preordinata a quella di riduzione; se ne chiedeva perciò l'improponibilità in ragione del fatto che, essendosi aperta la successione legittima, la Follis non era erede ma legataria ex lege in forza dell'art. 581 del codice civile nel testo allora vigente, sicché qualsiasi domanda, direttamente o indirettamente preordinata alla riduzione delle donazioni, non avrebbe potuto essere proposta se non previa accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 del codice civile.

Il tribunale osservava che l’accettazione beneficiaria e la redazione dell'inventario, nei casi di cui al ricordato art. 564, si giustificano in modo pressoché esclusivo per la necessità di controllare la consistenza dell'asse ereditario e la fondatezza dell'azione di riduzione. Ma quando, come nel caso di specie, il legittimario sia un figlio non in possesso dell'eredità, che agisce contro il coniuge superstite, legatario ex lege, in possesso dei beni ereditari, si appaleserebbe un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto il principio di eguaglianza e quello della tutela incondizionata dei diritti soggettivi risulterebbero in contrasto con una norma che vieta ad un soggetto (figlio o discendente, erede legittimo o riservatario) di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto se non previo esperimento di attività preordinata a garantire obiettività e sincerità nell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario a chi (coniuge superstite in possesso di beni ereditari) di siffatte garanzie non ha bisogno.

Infatti trattasi di possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i beni ereditari sino al soddisfacimento di tutte le sue ragioni e perciò nella condizione non solo di controllare la consistenza dell'asse, ma anche, ove del caso, di compiere atti di appropriazione e disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare; tale situazione normativa sarebbe pertanto anche priva di razionale giustificazione.

Ma, sempre secondo il collegio a quo, emergerebbe anche un altro motivo di disparità di trattamento (irrazionale), ove si ponessero a confronto una situazione quale quella di specie e quella che si sarebbe verificata nell'ipotesi di successione testamentaria con preterizione: l'onere di accettare con il beneficio di inventario é prescritto per il legittimario che sia anche chiamato alla successione come erede, sicché ove si tratti di mero legittimario non chiamato perché preterito nel testamento, l'onere dell'accettazione beneficiaria non sussiste, trattandosi di persona estranea alla successione.

2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta questione fosse dichiarata infondata.

Nel ribadire che la ratio della norma in esame consiste precipuamente nella garanzia di obiettività e sincerità che l'inventario offre ai soggetti passivi della riduzione non chiamati come eredi (e perciò estranei alla successione) si osserva che l'erede puro e semplice, nel subentrare nella posizione del de cuius, deve integralmente rispettare "gli effetti degli atti da quest'ultimo compiuti", nel che é la giustificazione logica della norma de qua. Sussisterebbe perciò un contrasto logico ed insanabile tra la responsabilità illimitata e l'azione di riduzione sicché il legittimario, in quanto erede, sarebbe tenuto ultra vires al pagamento dei debiti e dei legati, ove non avesse provveduto all'accettazione beneficiaria.

Devesi anche considerare, sempre ad avviso dell'Avvocatura, che l'accettazione con beneficio di inventario é stata posta dal legislatore come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione onde evitare che i creditori del de cuius possono soddisfare le loro pretese sui beni conseguiti dall'erede in forza dell'azione suddetta, essendo stato considerato ingiustificato il sacrificio dei terzi a favore non già del legittimario ma dei creditori del defunto.

In punto di rilevanza l'ordinanza é adeguatamente motivata.

3. - Con ordinanza emessa in data 30 marzo 1982 (n. 652 del reg. ord. 1982), la Corte di cassazione sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 564, primo comma, del codice civile, per il tempo anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Premesso che nel caso di specie si trattava di azione di simulazione concernente una compravendita immobiliare intervenuta tra il padre dei ricorrenti - defunto prima del 1975 - e la controricorrente, coniuge superstite; e che la giurisprudenza della Cassazione aveva consolidatamente ritenuto applicabile la condizione dell'accettazione beneficiaria anche alle azioni strumentali, quale deve essere considerata quella esperita, ai fini dell'azione di riduzione proposta senza preventiva accettazione con beneficio di inventario, il collegio svolgeva, a sostegno della proposta questione, argomentazioni largamente coincidenti con quelle già riportate e contenute nell'ordinanza del tribunale di Asti. Viene inoltre sottolineata la disparità di trattamento che si ingenererebbe nei confronti del coniuge superstite. agente in riduzione quale legittimario, cui non si applica la stessa condizione di proponibilità in quanto non può, non avendo la qualità di erede, accettare con il beneficio di inventario.

Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La rilevanza della questione é adeguatamente motivata.

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze del tribunale di Asti e della Corte di cassazione propongono alla Corte la stessa questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici rimettenti denunziano come sospetto d’illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 564 del codice civile il quale impone come condizione di procedibilità dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte dell'erede legittimario, che questi abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, "salvo che le donazioni e i legati", dei quali si chiede la riduzione, "siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità".

Giurisprudenza e dottrina sono pressoché concordi non solo nel ritenere pacifico che la norma sia sempre operante nel senso espresso dalla lettera della disposizione, ma anche che il limite della condizione di procedibilità dell'azione al solo caso che essa sia esercitata verso terzi non coeredi trovi la sua razionale giustificazione nel fatto che i terzi e non i coeredi, chiamati alla riduzione, non avrebbero la possibilità di controllare la consistenza dell'asse ereditario per verificare se esiste realmente la lesione dei diritti del legittimario che esercita l'azione di riduzione. Inoltre, precedentemente all'ordinanza di rimessione che, insieme con quella del tribunale di Asti, ha promosso il presente giudizio di legittimità costituzionale, la Cassazione aveva giudicato manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale, per contrasto con i principi di razionalità e di eguaglianza, dell'art. 564, comma terzo, del codice civile.

3. - Tanto il tribunale di Asti quanto la Cassazione nelle due ordinanze all'esame della Corte affermano che la condizione di procedibilità posta dall'art. 564, terzo comma, del codice civile, giustificabile razionalmente quando l'azione é proposta da legittimari nei confronti di terzi, perde ogni giustificazione quando é proposta (come nella fattispecie all'esame dei due collegi) contro il coniuge usufruttuario ex lege "possessore di tutti i beni ereditari", e perciò in grado di "controllare la consistenza dell'asse" e anzi "anche di compiere atti di appropriazione e disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare" (così la ordinanza del tribunale di Asti) e che "nel più dei casi era in grado di controllare ex se la consistenza della massa ereditaria, ma anche di modificarla con eventuale appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai giudici di merito" (così l'ordinanza della Cassazione).

In entrambi i casi sottoposti ai due collegi rimettenti la rilevanza della questione derivava dal fatto che la domanda di riduzione (rispetto alla quale era pacificamente ritenuta strumentale nel caso del tribunale di Asti la domanda di conferimento alla massa ereditaria di un immobile in possesso del coniuge superstite, come appartenente al defunto; nel caso della Cassazione, l'azione di accertamento della simulazione di una compravendita immobiliare fra coniuge defunto e coniuge superstite) era rivolta a un coniuge non erede ma legatario, come in entrambi i casi avrebbero dovuto essere considerati i coniugi superstiti, essendo aperta la successione prima della riforma del diritto di famiglia, che, modificando l'art. 581 del codice civile, trasformava in erede il coniuge superstite legittimario in concorso con i figli.

4. - La questione é inammissibile.

Il tribunale di Asti, facendo propria la ratio della disposizione dell'art. 564 del codice civile, comunemente accettata, nel senso che la condizione di proponibilità dell'azione é chiaramente preordinata "a fornire garanzia di obiettività e sincerità nell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario", esclude - come si é già ricordato - che tale garanzia fosse necessaria nel caso, come quello sottoposto al suo esame, di un convenuto che é "in grado quale possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i beni ereditari sino al soddisfacimento delle sue ragioni, non soltanto di controllare la consistenza dell'asse, ma, in ipotesi, anche di compiere atti di appropriazione e disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare"; e quindi propone d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564, primo comma, del codice civile, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione (come leggesi nel dispositivo dell'ordinanza) "nei limiti di cui alla premessa in fatto e in diritto".

La questione é dunque posta in relazione a una situazione di fatto specifica, quella di un coniuge superstite che si trova in possesso dell'intero patrimonio già appartenente al coniuge defunto, il che escluderebbe ogni possibilità di frode da parte del figlio che agisce per il ripristino dei suoi diritti di legittimario.

Sicché o la disposizione dell'art. 564, primo comma, del codice civile, dovrebbe cadere nel senso di escludere la necessità dell'accettazione con beneficio di inventario in qualsiasi caso di azione contro donatari e legatari non coeredi, o coeredi rinunzianti all'eredità, e la richiesta di questa soluzione integrale non troverebbe motivazione nell'ordinanza di rimessione; oppure la legittimità della disposizione dovrebbe essere negata in relazione alla fattispecie esaminata dal giudice di merito, appunto cioé "nei limiti di cui alla premessa in fatto", come si esprime nel dispositivo l'ordinanza di rimessione.

Ora una pronunzia d’illegittimità di questo tipo, cioé rapportata a una particolare situazione di fatto, non può essere chiesta alla Corte costituzionale.

5. - Alla stessa conclusione d’inammissibilità deve giungersi esaminando la questione come posta nella ordinanza della Cassazione.

La Corte di cassazione esclude il contrasto fra le osservazioni del tribunale di Asti, alle quali aderisce, "con quanto ritenuto da precedente sentenza di questa Corte in relazione alla diversa ipotesi di azione di riduzione proposta da legittimari nei confronti non di coniuge superstite", e afferma che la condizione dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario é richiesta irrazionalmente quando l'azione sia proposta nei confronti del coniuge superstite, perché questi "quale usufruttuario ex lege (ripetesi ante riforma 1975), nel più dei casi era in grado non solo di controllare ex se la consistenza della massa ereditaria, ma anche di modificarla con eventuale appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai giudici di merito".

Sicché anche in questo caso la norma impugnata dovrebbe essere dichiarata illegittima in relazione a una situazione di fatto, e ciò, come detto, non é possibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal tribunale di Asti e dalla Corte di cassazione con le ordinanze (n. 139 del reg. ord. 1978 e n. 652 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.