Ordinanza n.225 del 1985

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ORDINANZA N. 225

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e ter del codice di procedura penale e art. 25 legge 12 agosto 1982, n. 532, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Tecchio Giancarlo, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 20 novembre 1984, il Tribunale militare di Verona, nel processo penale contro Tecchio Giancarlo, imputato di rifiuto del servizio militare di leva, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo Cost.,

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza doversi implicitamente desumere dal sistema normativo delineato l'intento del legislatore, almeno tendenziale, di differenziare il giudice del riesame da quello del dibattimento,

che, al contrario, i Tribunali militari, così come attualmente strutturati, sono assolutamente inidonei a garentire l'operatività del principio enunciato, ché anzi assicurano l'opposta regola della costante identità fra i due giudici,

che, in tali condizioni, la legge sul riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale appare inapplicabile al rito militare, determinando così grave situazione di disparità e grave menomazione dei diritti di difesa del cittadino alle armi rispetto a quello di condizione civile.

Considerato che la questione é già stata risolta in termini da questa Corte con sent. 9 febbraio 1985, n. 50, dove é stato rilevato che, a parte l'inesistenza di alcuna ostativa incompatibilità fra le situazione descritte, l'ordinamento giudiziario militare di pace prevede, comunque, esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con decreto presidenziale possa essere disposto il funzionamento di più Sezioni, e che coerentemente l'art. 2 della l. 7 maggio 1981, n. 180 prevede che "il Tribunale militare é formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di Tribunale o di appello",

che, pertanto, esiste nella legge la possibilità di rendere operative, almeno tendenzialmente, le norme impugnate anche all'interno del rito militare, sì che le sollevate obbiezioni rappresentano mere difficoltà di fatto, e non tali da rendere impossibile l'applicazione della legge,

e poiché, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta alcun nuovo profilo rispetto a quello già deciso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, sollevata dal tribunale militare di Verona, con ordinanza 20 novembre 1984, nei confronti degli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1985.