ORDINANZA N. 218
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Emilia- Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, della Provincia Autonoma di Bolzano, e della Regione Liguria, notificati rispettivamente: 4 maggio e 23 giugno 1979, 29 gennaio e 5 febbraio 1980, 26 e 19 dicembre 1981, 8 e 5 agosto 1983, 28 settembre, 18 e 19 ottobre 1984, depositati in cancelleria: 11 maggio e 29 maggio 1979, 6 e 13 febbraio 1980, 29 dicembre 1981, 2 gennaio 1982, 10 e 12 agosto 1983, 5, 11 e 26 ottobre 1984; ed iscritti ai nn. 8 e 14 del Registro 1979, 1 e 3 del Registro 1980, 70 del Registro 1981, 1 del Registro 1982, 34 e 35 del Registro 1983, 32, 33, 36 e 37 del Registro 1984, per conflitti di attribuzioni sorti a seguito di d.l. 29 marzo 1979, n. 100 e 26 maggio 1979, n. 156, dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 662, dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 684, degli artt. 6, 7, 8 e 9 del d.l. 20 novembre 1981, n. 663, del d.l. 11 luglio 1983, n. 317, dell'art. 3 del d.l. 29 agosto 1984, n. 519, del d.l. 18 settembre 1984, n. 582.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1984 il giudice relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che I) con ricorso (notificato il 4 e depositato l'11 maggio 1979; pubblicato nel n. 140 G. U. del 23 dello stesso mese e iscritto al n. 8 Reg. Ric. 1979) la Regione Toscana chiese dichiararsi illegittimo il d.l. 29 marzo 1979, n. 100 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri che con atto di deduzioni depositato il 24 maggio 1979 ne chiese la reiezione, II) con ricorso (notificato il 23 e depositato il 28 giugno 1979; pubblicato nel n. 182 G. U. del 4 luglio 1979 e iscritto al n. 14 Reg. Ric. 1979) la Regione Toscana chiese dichiararsi illegittimo il d.l. 26 maggio 1979, n. 156 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto di deduzioni depositato il 12 luglio 1979 ne chiese la reiezione, III) con ricorso (notificato il 29 gennaio e depositato il 6 febbraio 1980; pubblicato nel n. 43 G. U. del 13 febbraio 1980 e iscritto al n. 1 Reg. Ric. 1980) la Regione Trentino-Alto Adige chiese dichiararsi illegittimo l'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 662 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, che con atto di deduzioni depositato il 18 febbraio 1980 ne chiese la parziale inammissibilità o la reiezione, IV) con ricorso (notificato il 5 e depositato il 13 febbraio 1980; pubblicato nel n. 50 G. U. del 20 febbraio 1980 e iscritto al n. 3 Reg. Ric 1980) la Regione Abruzzo chiese dichiararsi illegittimo l'art. 3 d.l. 30 dicembre 1979, n. 684 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto depositato il 23 febbraio 1980 ne chiese l'inammissibilità e, comunque, la reiezione, V) con ricorso (notificato il 26 e depositato il 29 dicembre 1981; pubblicato nel n. 19 G. U. del 20 gennaio 1982 e iscritto al n. 70 Reg. Ric. 1981) la Regione Sardegna chiese dichiararsi illegittimi gli artt. 6, 7, 8 e 9 d.l. 20 novembre 1981, n. 663 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, che con atto depositato il 13 gennaio 1982 ne chiese la reiezione, VI) con ricorso (notificato il 19 dicembre 1981 e depositato il 2 gennaio 1982; pubblicato nel n. 19 Boll. Reg. del 20 gennaio 1982 e iscritto al n. 1 Reg. Ric. 1982) la Regione Emilia-Romagna chiese dichiararsi illegittimi gli artt. 6, 7, 8 e 9 d.l. 20 novembre 1981, n. 663 in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto depositato l'8 gennaio 1982 ne chiese la reiezione, VII) con ricorso (notificato l'8 e depositato il 10 agosto 1983; pubblicato nel n. 260 G. U. del 21 settembre 1983 e iscritto al n. 34 Reg. Ric. 1983) la Regione Toscana chiese dichiararsi illegittimo il nuovo testo dell'art. 25 l. 5 agosto 1978, n. 468 - che aveva esteso a enti e organi dipendenti dalla Regione l'art. 12 d.l. 11 luglio 1983, n. 317 - interpretato nel senso che tra gli atti indicativi fossero da comprendere gli enti dipendenti dalla Regione Toscana in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, che con atto depositato il 23 agosto 1983 ne chiese la reiezione, VIII) con ricorso (notificato il 5 e depositato il 12 agosto 1983; pubblicato nel n. 260 G. U. del 21 settembre 1983 e iscritto al n. 35 Reg. Ric. 1983) la Regione Lombardia chiese dichiararsi illegittimo l'art. 12 comma secondo d.l. 11 luglio 1983, n. 317 nella parte di cui in premessa, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che, con lo stesso atto depositato il 23 agosto 1983, ne chiese la reiezione, IX) con ricorso (notificato il 28 setttembre e depositato il 5 ottobre 1984; pubblicato nel n. 294 G. U. del 24 ottobre 1984 e iscritto al n. 32 Reg. Ric. 1984) la Regione Valle d'Aosta chiese dichiararsi illegittimo l'art. 3 d.l. 29 agosto 1984, n. 519, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto depositato il 18 ottobre 1984 ne chiese la reiezione, X) con ricorso (notificato il 28 settembre e depositato l'11 ottobre 1984; pubblicato nel n. 294 G. U. del 24 ottobre 1984 e iscritto al n. 33 Reg. Ric. 1984) la Regione Lombardia chiese dichiararsi illegittimo l'art. 3 d.l. 29 agosto 1984, n. 519, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, che con lo stesso atto depositato il 18 ottobre 1984 ne chiese la reiezione, XI) con ricorso (notificato il 19 e depositato il 26 ottobre 1984; pubblicato nel n. 314 G. U. del 14 novembre 1984 e iscritto al n. 36 Reg. Ric. 1984) la Provincia autonoma di Bolzano chiese dichiararsi illegittimo il d.l. 18 settembre 1984, n. 582 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello stesso, in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, che, con atto depositato l'8 novembre 1984, ne chiese la reiezione, XII) con ricorso (notificato il 18 e depositato il 26 ottobre 1984; pubblicato nel n. 314 G. U. del 14 novembre 1984 e iscritto al n. 37 Reg. Ric. 1984) la Regione Liguria chiese dichiararsi illegittimi gli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 D.P.R. (rectius d.l.) 18 settembre 1984, n. 581 (rectius 582), in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri che con atto depositato il 6 novembre 1984 ne chiese la reiezione; che nel corso della adunanza del 26 giugno 1985 in Camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto unica relazione.
Considerato che di tutti i ricorsi va dichiarata, in aderenza alla recente pronuncia 362/1983 di questa Corte, la manifesta inammissibilità perché non convertiti in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77 comma terzo Cost. gli impugnati decreti legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi rispettivamente proposti dalle Regioni Toscana (nn. 8 e 14 Reg. Ric. 1979), Trentino-Alto Adige (n. 1 Reg. Ric. 1980), Abruzzo, (n. 3 Reg. Ric. 1980), Sardegna (n. 70 Reg. Ric. 1981), Emilia-Romagna (n. 1 Reg. Ric. 1982), Toscana (n. 34 Reg. Ric. 1983), Lombardia (n. 35 Reg. Ric. 1983), Valle d'Aosta (n. 32 Reg. Ric. 1984), Lombardia (n. 33 Reg. Ric. 1984), Liguria (n. 37 Reg. Ric. 1984) e dalla Provincia Autonoma di Bolzano (n. 36 Reg. Ric. 1984) avverso i decreti legge 29 marzo 1979, n. 100, 26 maggio 1979, n. 156, 30 dicembre 1979, n. 662, 30 dicembre 1979, n. 684, 20 novembre 1981, n. 663, 5 agosto 1978, n. 468 (Nuovo testo), 11 luglio 1983, n. 317, 29 agosto 1984, n. 519 e 18 settembre 1984 n. 582, alcuni dei quali nelle parti indicate in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1985.