Sentenza n.210 del 1985

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SENTENZA N. 210

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128), promossi con n. 4 ordinanze emesse l'8 gennaio 1980 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", Varrati Carlo, Gallerani Giovanna e Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna, iscritte ai nn. 164, 263, 264 e 265 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 131 e 152 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con quattro ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 8 gennaio 1980 nei procedimenti civili vertenti tra Bergami Tiziano ed altro e l'Ente Ospedaliero "Marcello Malpighi", tra Gallerani Giovanna e Ospedali di Bologna, tra Franzoni Emilio e Ospedali di Bologna ed infine tra Varrati Carlo e Ospedali di Bologna, il Pretore di Bologna, quale giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 18 aprile 1975, n. 148 (Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei d.P.R. 27 marzo 1969, nn. 130 e 128) in relazione agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione.

I giudizi, nel corso dei quali sono state emesse tali ordinanze, risultano promossi al fine di ottenere dai laureati in medicina tirocinanti presso i mentovati enti ospedalieri, il riconoscimento del diritto ad un assegno "nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'assistente di ruolo". I ricorrenti si lamentavano, cioé, di aver percepito somme pari al 50% dello stipendio base dell'assistente di ruolo, non comprendendo gli enti ospedalieri in tale computo le indennità "di aggiornamento e rimborso spese" e "di servizio a tempo pieno", pur facenti parte, si assume, del "trattamento economico per il personale medico" ai sensi dell'art. 38 dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero (23 giugno 1974).

L'Amministrazione ospedaliera (costituitasi solo nel giudizio Bergami Tiziano ed altro contro Ospedale Malpighi) escludeva la fondatezza della pretesa sulla base del disposto di cui all'art. 12 l. 18 aprile 1975, n. 148 che prevede per i tirocinanti "un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario..., esclusa ogni indennità".

Il Pretore, nel sollevare d'ufficio questione di costituzionalità della citata norma, ha in primo luogo premesso che la fattispecie "é stata ripetutamente sottoposta ai Pretori di Bologna e costantemente decisa in senso favorevole alle domande dei ricorrenti, secondo la loro prospettazione", ritenendosi che la dizione "trattamento economico tabellare" usata dall'art. 12, l. 18 aprile 1975, n. 148, debba essere "completata e interpretata" con riferimento a quanto previsto dalla tabella n. 2 dell'art. 38 dell'Accordo nazionale citato; tale tabella comprende nella voce retribuzione dell'assistente a tempo pieno, oltre allo stipendio, anche l'indennità di aggiornamento e di rimborso spese e quella di servizio per sanitari a tempo pieno.

Il giudice a quo, tuttavia, sul rilievo che l'interpretazione data dall'Amministrazione ospedaliera (escludente le indennità suddette dal computo per la determinazione dell'assegno ai tirocinanti) "sembra corrispondere alla lettera delle norme", ha sospettato di incostituzionalità l'art. 12 legge 148 del 1975 (interpretato in quest'ultimo senso) con riferimento innanzitutto all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

La violazione di tale principio, secondo il giudice a quo, "appare a prima vista derivante dalla palese insufficienza" dell'assegno mensile attribuito ai tirocinanti degli enti ospedalieri (pari a Lire 133.000) "a compensare comunque l'attività di tempo pieno svolta dal laureato in medicina" e "a garantire un elementare tenore di vita".

L'art. 12, l. n. 148 del 1975, violerebbe così il principio dell'adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e non sarebbe idoneo ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.

In effetti, l'attività di tirocinio professionale, a parere del giudice a quo, può considerarsi "lavoro da retribuire ai sensi dell'art. 36, primo comma, della Costituzione", in primo luogo perché tale tirocinio presuppone "la laurea, la specifica abilitazione professionale e il superamento di un concorso", ed inoltre si svolge "con la sottoposizione del tirocinante all'obbligo del tempo pieno di 40 ore e dell'esclusione di altra attività"; in secondo luogo perché l'adempimento di esso é per legge un requisito per la partecipazione al concorso di assistente ospedaliero.

Ove si ritenesse, peraltro, che detto tirocinio non possa essere configurato come lavoro per il quale é dovuta la retribuzione di cui all'art. 36, primo comma, Cost., il Pretore rileva che la norma impugnata sarebbe in ogni caso in contrasto con "il diritto allo studio", ivi compreso l'addestramento professionale, il quale "deve essere reso 'effettivo con borse di studio e 'altre provvidenze da attribuire per concorso ai 'capaci e meritevoli, anche se privi di mezzì (art. 34, Cost.)". Secondo l'ordinanza, "il diritto allo studio, in questo caso di tirocinio strettamente finalizzato e posto come condizione per concorrere all'impiego nel servizio ospedaliero pubblico, va veduto anche sotto l'aspetto di ' diritto al lavoro ' di cui all'art. 4, primo comma, Costituzione".

Diritto al lavoro che per essere "effettivo", osserva il Pretore, presuppone "il superamento delle reali situazioni di disuguaglianza sociale ed economica enunciato dall'art. 3, cpv. Costituzione" vale a dire attraverso borse e assegni per lo studio e provvidenze per il tirocinio, tali da garantire adeguatamente "la possibilità di studiare e compiere il tirocinio a chi non ha mezzi economici".

2. - Nei quattro giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe, avanti a questa Corte si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, negli atti di intervento, di identico contenuto, ha concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità prospettata.

A parere dell'Avvocatura il tirocinio, così come disciplinato dalla legge del 1975 n. 148, si configura come rapporto di mero addestramento professionale e non come rapporto di lavoro subordinato.

A conferma dell'assunto l'Avvocatura ha rilevato che ai sensi della legislazione ospedaliera (art. 61 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130; artt. 17-23, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) "il rapporto di lavoro del sanitario con l'Ente non può avere altra forma di pubblico impiego" che nelle figure di primario, aiuto e assistente e non può perfezionarsi se non con il pubblico concorso.

Considerando inoltre che ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto il tirocinio ovvero che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina (artt. 1, 9, 12 e 26 legge 148/1975), per la Presidenza del Consiglio il tirocinio sarebbe da avvicinare ad un "perfezionamento degli studi".

Quanto all'osservanza dell'orario e degli obblighi di servizio da parte dei tirocinanti, questa sarebbe fondata su norme di comportamento valevoli "per chiunque partecipi alla vita di una comunità ", come per esempio per lo studente interno, ma non certo su norme caratterizzanti un rapporto di lavoro, il quale deve certamente essere escluso, a parere dell'Avvocatura, "di fronte ad una precisa disposizione legislativa che vieta all'Ente Ospedaliero di adibire i tirocinanti a sostituzione del personale sanitario dell'Ospedale (art. 74 bis aggiunto al d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 dall'art. 10 della legge 148/1975)".

In definitiva, per l'Avvocatura l'assegno stabilito per i tirocinanti avrebbe natura di borsa di studio e non certo di retribuzione, essendo tale beneficio corrisposto solo per sei mesi a prescindere da successive ripetizioni del tirocinio stesso ovvero da tirocini in diverse discipline.

Da tutto ciò deriverebbe l'inapplicabilità dei principi costituzionali di cui all'art. 36 al rapporto in questione.

Quanto agli invocati artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, per l'Avvocatura dello Stato il diritto del laureato all'addestramento professionale sarebbe effettivamente tutelato mediante l'assegno di cui all'art. 12 l. n. 148 del 1975 (oltre al vitto gratuito), mentre l'art. 4 Cost., pure richiamato, detterebbe norme non suscettibili, nel caso, di applicazione pratica diretta.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le quattro ordinanze di cui in epigrafe, emesse dal medesimo giudice, sollevano un'identica questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - La questione all'esame di questa Corte si incentra sull'art. 12 della legge 18 aprile 1975 n. 148, primo comma, nel senso che la determinazione dell'assegno mensile spettante ai tirocinanti ospedalieri andrebbe effettuata, secondo il giudice rimettente, commisurando l'assegno medesimo alla sola voce "stipendio" dell'ispettore sanitario o dell'assistente di ruolo. Resterebbero così escluse dal computo sia l'indennità di aggiornamento e rimborso spese, sia quella di servizio a tempo pieno. Di guisa che sussisterebbe contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per inadeguatezza della retribuzione, se il tirocinio ospedaliero abbia a considerarsi come attività di lavoro; in alternativa, con gli artt. 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione ove detta attività di tirocinio abbia a configurarsi quale periodo di studio e apprendistato pratico, propedeutico al successivo inserimento nel mondo del lavoro.

3. - La questione é infondata in entrambe le ipotesi prospettate.

Non ricorre, intanto, fattispecie assistita dall'art. 36 Cost. poiché il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri, così come introdotto e disciplinato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (artt. 10 e ss.), non integra un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale é esercitato. L'attività relativa si traduce - sulla scorta della normativa sopraindicata - in prestazioni non già dirette a procacciare utilità agli enti, o comunque ad inserirsi nell'ambito dei loro programmi operativi, essendo essa - all'incontro - esclusivamente rivolta a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri, in vista di una loro eventuale - e in ogni caso successiva - assunzione mediante concorso.

Sicché, e in ciò conforta l’univoca messe di giurisprudenza della Corte di Cassazione, la corresponsione ex lege di un assegno ai tirocinanti é priva di qualsivoglia connotazione corrispettiva per una locatio operarum, né tanto meno per richieste prestazioni di risultato. Essa resta intesa soltanto, e circoscritta, a sopperire, unilateralmente, ad esigenze contingenti del tirocinante: questi, giammai astretto ai ben delineati e precisi vincoli di un rapporto di lavoro, é unicamente dedito al proprio perfezionamento tecnico su base specifica onde avviarsi, in tempi posteriori, alla carriera ospedaliera.

Quanto, d'altra parte e in alternanza, alla diversa assunta violazione della norma di cui all'art. 34 Cost. (terzo e quarto comma), in relazione anche agli artt. 3, cpv., e 4, primo comma, il giudice rimettente ravvisa privi i soggetti interessati della garanzia del diritto a giusti incentivi di studio (art. 34), con palese disgregante disuguaglianza - assume - nell'ambito di un processo naturale di effettiva acquisizione del diritto al lavoro attraverso le motivazioni di una preparazione tecnico-culturale, tali da renderne sicuro l'esercizio (artt. 3 e 4).

Ma la normativa così denunciata non é, in nessun modo, confliggente con i richiamati principi di tutela costituzionale: in concreto, infatti, appaiono rispettate le garanzie e i principi ispiratori di cui ai cennati parametri, essendosi positivamente riconosciuto - nella discrezionale scelta del legislatore - un materiale sostegno alle contingenti esigenze dei tirocinanti, i cui personali, ben delimitati fini di apprendimento si sono più sopra specificati.

D'altronde, l'assegno in questione non si esaurisce nella commisurazione stipendiale, in percentuale, ma é riferito, proprio in virtù dell'art. 12, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, oggetto della presente controversia, alla (più ampia) accezione del "trattamento economico tabellare" del personale sanitario di ruolo. Ha trovato, pertanto, costante vivente applicazione, come lo stesso giudice a quo riconosce, l'inclusione in tale trattamento (ovviamente rapportato per il tirocinante al 50%), delle indennità tabellari, non meramente accessorie cioé, le quali soltanto restano escluse dal computo ex art. 12 l. n. 148. Consegue che per i soggetti in corso di tirocinio oltre alla voce stipendiale in senso stretto vanno assunte, nel calcolo dell'assegno, anche le indennità propriamente tabellari di aggiornamento e rimborso spese, nonché di servizio a tempo pieno (tabella n. 2, allegata all'art. 38 dell'Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero, in data 23 giugno 1974, recante il "trattamento economico del personale medico").

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 18 aprile 1975, n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1985.