ORDINANZA N. 182
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ricorso del Presidente della Regione Valle d'Aosta notificato il 20 aprile 1984, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 aprile 1984, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), 115, 116, 119 e 136 della Costituzione;
che, nel relativo giudizio, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza dell'impugnativa.
Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato é nel frattempo decaduto per mancata conversione nel termine prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/1983; ordd. 349, 360-363/83); né giova a mantenerlo in vita la successiva legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto, con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e 129/1985).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. 24 marzo 1984, n. 37 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 12, 14 e 50 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, 115, 116, 119 e 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1985.