ORDINANZA N. 181
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra S.p.A. I.M.S.A. e Cariolo Francesco, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Avellino nel procedimento penale a carico di Bardelli Alberto, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1983 dal Pretore di Chieri nel procedimento civile vertente tra Azzinnaro Mario e S.p.a. Procter e Gamble Italia, iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione della Soc. I.M.S.A. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanze emesse l'8 giugno 1978 dal Tribunale di Messina (n. 471, r.o. 1978), il 6 ottobre 1981 dal Pretore di Avellino (n. 732, r.o. 1981) e il 7 novembre 1983 dal Pretore di Chieri (n. 1029, r.o. 1983) é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dell'art. 11, primo comma, della l. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui non consentirebbe di computare, nella percentuale di invalidi ed equiparati che le aziende con più di 35 lavoratori sono tenute ad assumere, i lavoratori divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro con l'azienda;
che il Pretore di Chieri, per l'ipotesi che la Corte ritenesse, in via interpretativa, che l'art. 11 impugnato consente il suddetto computo, ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo, nella parte in cui non pone un limite numerico alla computabilità nella percentuale in caso di personale divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro nell'azienda;
considerato che la disposizione impugnata é stata modificata dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638 e che, sulla base di tali modifiche, va riesaminata la rilevanza delle questioni dai giudici a quibus.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Messina, al Pretore di Avellino e al Pretore di Chieri.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1985.