ORDINANZA N. 175
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria); dell'art. 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria); dell'art. 4, lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); degli artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecco nei ricorsi riuniti proposti da Pedercini Attilio ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 1978;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pinerolo su ricorso proposto da Bessone Giovanni, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bianchi Gino, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;
4) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bettaccini William, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;
5) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno su ricorso proposto da Biondi Umberto, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che le commissioni tributarie di primo grado di Lecco e di Pinerolo con le ordinanze del 23 novembre 1977 e del 20 marzo 1978 (nn. 157 e 466 r.o. 1978) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme in materia di imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui subordina l'imputabilità dei redditi dei figli minori per metà a ciascuno dei coniugi a condizione che essi siano entrambi titolari di reddito proprio, per il dubbio che tale norma violi il principio di uguaglianza e di proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva, perché, nei casi in cui sussistono - come nella specie - redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il primo viene sottoposto al cumulo dei redditi e quindi ad una aliquota maggiore rispetto alle altre famiglie, in cui anche l'altro genitore percepisca un reddito proprio;
che la commissione tributaria di primo grado di Livorno con tre ordinanze del 7 marzo 1978 (nn. 720, 721 e 722 r.o. 1979) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione ai medesimi parametri costituzionali della stessa norma, nonché degli artt. 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria); 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione dell'I.R.PE.F.); 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i redditi di lavoro dei figli minori soggetti alla patria podestà, anche se derivanti da beni non soggetti alla patria potestà, dubitandosi che in tal caso i genitori presentino una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi, come quelli dei minori, di cui non avrebbero la legale disponibilità;
considerato che entrambe le questioni sono state già decise da questa Corte: la prima con la sentenza n. 266 del 20 settembre 1983, che l'ha dichiarata non fondata, e nuovamente con la sentenza n. 85 del 27 marzo 1985, che ne ha conseguentemente pronunciato la manifesta infondatezza; la seconda con la citata sentenza n. 85 del 1985, che ne ha dichiarato l'infondatezza;
che i giudici a quibus non prospettano in questa sede motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati, a nulla rilevando la molteplicità delle disposizioni denunciate dalla commissione tributaria di Livorno, in quanto la norma da cui discendono le conseguenze lamentate é sostanzialmente soltanto l'art. 1 della legge n. 751 del 1976, oggetto delle precedenti pronunce della Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751; 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.