Ordinanza n.172 del 1985

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ORDINANZA N. 172

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Proroga dei contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Cervetti Vito ed altra e Moretti Rocco, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981.

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Cervetti Vito, concedente di un fondo rustico, e Moretti Rocco, affittuario, avente per oggetto la cessazione del rapporto, il Tribunale di Lecce con ordinanza del 1 aprile 1981 (reg. ord. n. 448 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756;

che il Tribunale rilevava come tale disposizione - nella parte in cui disponeva la proroga dei contratti agrari, fra cui quelli di affitto a coltivatore diretto, "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" e "fino a nuova disposizione" - venisse interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che non erano soggetti a proroga legale i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;

che la disposizione, così intesa, sembrava al Tribunale confliggere con gli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione;

che le parti private non si costituivano.

Considerato che dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione é entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 53, terzo comma, così stabilisce: "L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973 n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime";

che la sopravvenienza di questa norma impone di restituire gli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce perché riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.