ORDINANZA N. 171
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) e art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal Tribunale di Parma, nel procedimento civile vertente tra Bandini Aldo e Fornari Luigi ed altri, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1979 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Casa di riposo "Serse Panizzoni" e Mozzato Paolo, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Pierpaoli Alceo ed altra e Tombolesi Cesare ed altro iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ricorso del 25 marzo 1977 Bandini Aldo esponeva di dover rilasciare il fondo rustico di cui era affittuario, perché lo stesso era ormai privo della sua destinazione agricola in seguito a una convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di San Polo di Torrile ed i proprietari-concedenti Fornari Luigi ed altri;
che, ciò premesso, il Bandini chiedeva all'adito Tribunale di Parma di condannare i detti proprietari a corrispondergli un giusto indennizzo;
che il Tribunale con ordinanza del 21 dicembre 1977 (reg. ord. n. 361 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756 e 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, per contrasto con l'art. 44 Cost., in quanto essi non prevedevano il diritto dell'affittuario ad un equo indennizzo nel caso in cui la proroga legale fosse cessata per il mutamento della destinazione del terreno da agricola ad urbanistica;
che la stessa questione veniva sollevata dai Tribunali di Vicenza con ordinanza del 4 ottobre 1979 (reg. ord. n. 893 del 1979), e di Ancona con ordinanza del 27 aprile 1982 (reg. ord. n. 522 del 1982);
che le parti private non si costituivano;
che i giudizi, per l'identità della questione, debbono essere riuniti;
Considerato che dopo l'emissione delle ordinanze di rimessione é entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50 stabilisce il diritto ad un indennizzo a favore del concessionario costretto a rilasciare il fondo per la mutata destinazione di esso, nel caso in cui il proprietario abbia ottenuto la concessione edilizia di cui alla l. n. 10 del 1977;
che la stessa legge, come é stabilito nel primo comma del suo art. 53, si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato:
che la sopravvenienza del citato art. 50 impone di restituire gli atti perché i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei giudizi pendenti davanti a loro.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Parma, Vicenza e Ancona perché riesaminino, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756 e 1, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.