ORDINANZA N. 170
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Molinari Olimpio iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Tribunale di Lecco con ordinanza del 28 novembre 1983 (n. 43 del reg. ord. 1984) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui prevede, per la detenzione di più di due armi comuni da sparo senza licenza di collezione e del relativo munizionamento, pene edittali più gravi di quelle comminate per la detenzione illegale di armi comuni da sparo non denunciate (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) e dei relativi proiettili (art. 697 c.p.); per il dubbio che tali disposizioni determinino irrazionali disparità di trattamento, sanzionando con pene minori comportamenti più gravi sotto il profilo dell'antigiuridicità.
Considerato che identica questione, già sollevata sotto gli stessi profili con tre ordinanze dei Tribunali di Chiavari e Ancona (nn. 575 r.o. 1978 e 236 e 261 r.o. 1981), é stata dichiarata infondata con sentenza di questa Corte del 18 novembre 1982, n. 199, alla luce della consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto al potere discrezionale del legislatore le valutazioni sulla configurazione delle fattispecie criminose e sulla previsione delle correlative sanzioni, purché sia rispettato il limite, della ragionevolezza ed esse non diano quindi luogo a sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique ed irrazionali;
che il giudice a quo non prospetta argomenti o motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte con la citata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.