Ordinanza n.166 del 1985

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ORDINANZA N. 166

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in Cancelleria il 4 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina del Presidente dell'Ente autonomo per il Flumendosa.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la Regione Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative dello Statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n. 480), che ha appunto trasferito alla Regione "le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali operanti" (come si assume che operi quello di specie) "nelle materie di competenza regionale" (che, in questo caso, sarebbero quelle della agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);

che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente argomentazione che l'Ente in questione costituirebbe non già un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla Regione, sibbene un "ente di intervento straordinario" che, pure operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello Stato;

che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia é stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1985.