ORDINANZA N. 166
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sardegna, notificato il 3 agosto 1976 e depositato in Cancelleria il 4 successivo ed iscritto al n. 34 del Registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380, con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto la nomina del Presidente dell'Ente autonomo per il Flumendosa.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con atto notificato il 3 agosto 1976, la Regione Sardegna ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione in relazione al d.P.R. n. 380/1976, di nomina del Presidente dell'Ente Autonomo Flumendosa, rivendicando la propria esclusiva competenza in ordine alla nomina stessa, sulla base dell'art. 24, delle nuove norme attuative dello Statuto di autonomia (approvate con d.P.R. 25 maggio 1975, n. 480), che ha appunto trasferito alla Regione "le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad enti locali operanti" (come si assume che operi quello di specie) "nelle materie di competenza regionale" (che, in questo caso, sarebbero quelle della agricoltura e foreste, piccole e medie bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; produzione e distribuzione dell'energia elettrica e lavori pubblici di interesse regionale);
che, invece, il costituito Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato il fondamento del ricorso, in base all'assorbente argomentazione che l'Ente in questione costituirebbe non già un'amministrazione ordinaria (che possa considerarsi) trasferita alla Regione, sibbene un "ente di intervento straordinario" che, pure operando nelle materie trasferite, resterebbe una emanazione dello Stato;
che, per altro, con successivo atto del 10 aprile 1985, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia é stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1985.