SENTENZA N. 148
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, lett. a) e b) e 48 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1980 recante "Istituzione delle unità sanitarie locali" e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1980, recante "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali", promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificati l'8 agosto e il 31 dicembre 1980 e depositati in cancelleria il 14 agosto 1980 e il 10 gennaio 1981 ed iscritti al n. 16 del registro ricorsi 1980 e al n. 2 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il ricorrente e gli avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco per la Regione.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso, notificato l'8 agosto 1980 (depositato il 14, pubblicato nella G.U. n. 242 del 3 settembre 1980 e nel Boll. Reg. n. 41 del 13 settembre 1980 e iscritto al n. 16 Reg. Ric. 1980), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato del disegno di legge recante: "Istituzione delle unità sanitarie locali", approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 luglio 1980 e comunicato il 4 agosto, I) l'art. 9 ("Oltre alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente per i consiglieri comunali non sono eleggibili a componenti del Comitato di gestione: a) i senatori ed i deputati, b) i deputati al Parlamento europeo") per violazione dell'art. 65 Cost. e II) l'art. 48 ("Ai presidenti degli enti ospedalieri ed ai presidenti dei comitati provinciali e regionali degli enti previdenziali si applica la norma dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge") per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..
Il Commissario dello Stato ha ravvisato violazione dell'art. 65 Cost., secondo cui i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore sono materia di riserva di legge statale, nell'art. 9 a) e b) del disegno di legge e, per quel che attiene ai deputati e senatori, ha richiamato la sent. 60/1966 con la quale la Corte aveva giudicato che "ammettere una potestà regionale in materia significherebbe compromettere il principio di eguaglianza... e consentire la violazione dell'unità dello Stato, che costituisce, specie in materia di diritti politici, una fondamentale esigenza del regime democratico".
In merito all'art. 48 del disegno di legge ha osservato che detta norma apporta nei confronti dei presidenti degli enti ospedalieri e dei comitati degli enti previdenziali ulteriore e più incisiva limitazione al godimento del diritto politico dell'elettorato passivo (e precisamente a quello di accesso alla carica pubblica elettiva di deputato regionale) nel momento stesso in cui ne prevede la cessazione dai rispettivi incarichi per la costituzione delle unità sanitarie locali e determina disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di pubblici amministratori considerati dalla legge regionale 13 luglio 1972, n. 33. Ha altresì denunciato la violazione dell'art. 97 Cost., inteso a garantire il buon andamento dei pubblici uffici, in quanto le immediate dimissioni degli amministratori, colpiti dalla prevista ineleggibilità, determinerebbero una carenza negli organi rappresentativi degli enti interessati, assai nociva nel delicato momento del trapasso di funzioni, di beni e di attrezzature degli enti soppressi alle istituende unità sanitarie locali.
La particolare autonomia attribuita alla Regione Siciliana dagli artt. 15 e 16 dello Statuto speciale in tema di ordinamento di enti locali, anche se estesa, non é tale da travalicare i limiti dei principi fondamentali posti dalla Costituzione e, in particolare, di quello di eguaglianza previsto per l'elettorato passivo dall'art. 51, per ciò che la ratio delle disposizioni, individuabile nella finalità di impedire che una particolare categoria di soggetti, avvalendosi della propria posizione, possa influire sugli elettori e inquinare quindi i risultati elettorali, viene meno ove si consideri che i presidenti degli enti locali ospedalieri e dei comitati regionale e provinciali degli enti previdenziali cesseranno dalle loro funzioni non appena fosse dato avvio al funzionamento delle U.S.L., la cui costituzione doveva avvenire entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, così come previsto dall'art. 38. E poiché la disposizione dell'art. 4 della legge regionale 87/1975 non poteva essere osservata dai soggetti de quibus dal momento che le consultazioni elettorali regionali non avrebbero luogo prima del decorso di un anno, e, pertanto, la effettiva portata della norma si esaurirebbe nelle dimissioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ai fini dell'eleggibilità all'assemblea regionale siciliana, l'art. 48 si appalesa lesivo anche del principio del buon andamento dei pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost..
1.2. - Giusta procura speciale 3 ottobre 1980 autenticata per not. Cesare Di Giovanni di Palermo (rep. n. 21191 del 3 ottobre 1980) si sono costituiti gli avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco chiedendo nell'interesse della Regione Siciliana, con memoria depositata il 26 gennaio 1981, dichiararsi non fondata la impugnativa e respingersi il ricorso.
2.1. - Con ricorso, notificato il 31 dicembre 1980 e depositato il 10 gennaio 1981 (pubblicato nella G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981 e iscritto al n. 2 Reg. Ric. 1981), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - premesso che il Presidente della Regione aveva promulgato con il n. 87 la legge approvata il 31 luglio 1980 omettendo peraltro gli artt. 9 a) e b) e 48 impugnati con il primo ricorso (supra 1.1.), che l'Assemblea regionale, nella seduta del 23 dicembre 1980, aveva approvato il disegno di legge recante "Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali", con il quale aveva esteso ai presidenti e componenti dei consigli di amministrazione degli enti aventi finalità sanitarie e ai presidenti dei comitati provinciali e regionali dell'INPS la disciplina della eleggibilità a deputato regionale, prevista dall'art. 10 l. reg. 20 marzo 1951, n. 29, modificato ed integrato con l'art. 1 l. reg. 13 luglio 1972, n. 33 e che l'art. 34 dettava una norma di carattere transitorio così concepita: "In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti degli enti ospedalieri e i presidenti dei comitati regionale e provinciali dell'INPS sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che non abbiano effettivamente cessato di esercitare le proprie funzioni entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" - ha osservato che l'art. 34 non adempie alle finalità proprie della norma di carattere transitorio ma per una categoria di cittadini peraltro preposti a pubbliche funzioni comprime il godimento del diritto politico dell'elettorato passivo e determina, in situazioni analoghe, una manifesta disparità di trattamento priva di giustificazione, in violazione dell'art. 51 Cost. e implica violazione del principio di buon andamento dei pubblici uffici, garantito dall'art. 97 Cost., e ha impugnato l'art. 34 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..
2.2. - Con memoria depositata il 26 gennaio 1981, gli avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco, difensori della Regione Siciliana giusta procura speciale 7 gennaio 1981, autenticata con atto per not. Di Giovanni di Palermo (rep. n. 212607 del 7 gennaio 1981), hanno osservato che l'impugnato art. 34 ha sostanzialmente riprodotto l'art. 48 della legge sulle U.S.L. divergendone sol in ordine alla decorrenza che, anziché riferirsi al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge sulle U.S.L., si riferisce al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della nuova legge; hanno ravvisato l'unica differenza in ciò che "mentre l'art. 48 l. reg. 12 agosto 1980, n. 87 rinviava all'art. 4 della l. reg. 29 dicembre 1975, n. 87 estendendone il disposto anche ai presidenti degli enti ospedalieri, la nuova legge ha integrato il suddetto art. 4 per quel che concerne i Presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, ed ha dettato una norma transitoria per i Presidenti degli enti ospedalieri". Hanno obiettato al Commissario dello Stato che nel raffronto tra la compressione dell'elettorato passivo e la preoccupazione dell'inquinamento del voto esige tutela questa rispetto a quella per inferirne che la violazione dell'art. 51 Cost. sarebbe stata a torto contestata. Né - sempre ad avviso della difesa della Regione Siciliana - sarebbe offeso l'art. 97 Cost., perché vengono in considerazione presidenti di organi collegiali con funzioni prevalentemente esecutive, e di organi di enti a struttura articolata le cui funzioni non possono essere compromesse da mutamento del titolare dell'organo rappresentativo.
3.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse del ricorrente Commissario ha depositato sotto la data del 5 febbraio 1985 memoria con la quale ha posto in chiaro che la mancata promulgazione dell'art. 34, impugnato con il secondo ricorso, determinerebbe - a stregua degli orientamenti giurisprudenziali della Corte espressi con le sentt. 142/1981, 54/1983 e specialmente 13/1983 - la cessazione della materia del contendere e, in subordine, ha insistito per la declaratoria d’infondatezza.
Dal suo canto, la difesa della Regione Siciliana ha depositato sotto la data del 6 febbraio 1985 memoria, con la quale ha sollecitato il riesame della giurisprudenza intesa a sancire la perentorietà del termine di costituzione al fine di dire tempestiva la costituzione nel giudizio introdotto con il primo ricorso ed ha riprodotto ed ampliato le argomentazioni in detta memoria prospettate.
3.2. - Alla pubblica udienza del 19 febbraio 1985, nella quale il giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui due ricorsi, l'avv. dello Stato D'Amico per il Commissario dello Stato e l'avv. Tinaglia per la Regione Siciliana hanno illustrato le contrapposte conclusioni.
Considerato in diritto
4.1. - I due ricorsi, per prospettare questioni connesse, sono da riunire ai fini di unica deliberazione; va dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso per tardività.
4.2. - Su ambo i ricorsi, di cui si é esposto il contenuto (supra 1.2.) é cessata la materia del contendere perché non si é proceduto a promulgare gli articoli impugnati, come é attestato dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6 (orientamento fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte: sentt. 13 e 54 del 1983).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 16/1980 e 2/1981, e dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso,
dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi, proposti dal Commissario dello Stato contro la Regione Siciliana, per l'annullamento degli artt. 9 a) e b) e 48 del disegno di legge (Istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 31 luglio 1980 e poi esclusi dalla promulgazione, e dell'art. 34 del disegno di legge (Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 23 dicembre 1980 e poi escluso dalla promulgazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.