SENTENZA N. 143
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal T.A.R. per l'Abruzzo sul ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro l'Ente Fucino ed altro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando ed altri, dell'ERSA e della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti dell'Ente del Fucino il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza 25 ottobre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale abruzzese 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..
Secondo il TAR, la normativa dettata da tale legge regionale sarebbe in primo luogo in contrasto con i principi generali all'uopo fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, anche in relazione all'art. 117 Cost., che devolve alla Regione la potestà legislativa in materia, "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Infatti la legge n. 386 del 1976 rientra tra quelle che questi principi contengono ed essa, all'art. 5, stabilisce che le leggi regionali debbono disciplinare sia il riordino dei servizi degli Enti di sviluppo sotto l'aspetto organico e funzionale, sia il trattamento giuridico ed economico del personale di essi Enti, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli Enti stessi. Viceversa, la legge regionale impugnata, oltre a disattendere quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 70/1975, in ordine alle qualifiche dei vari dipendenti, per quanto concerne precipuamente la carriera dei funzionari porrebbe in essere veri e propri "appiattimenti", e, conseguentemente, consente di attribuire al personale che riveste qualifiche differenti, identici emolumenti.
La legge impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 36 Cost., non garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e raggruppato sotto un'unica qualifica dirigenti con mansioni, funzioni e responsabilità diverse, ponendo in essere un vero e proprio "appiattimento", così da negare il giusto riconoscimento della "qualità del lavoro".
Infine essa contrasterebbe prima con l'art. 97 Cost., avendo omesso di determinare, da un lato, le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità dei dipendenti; dall'altro ponendo, sia pure provvisoriamente, a base di ogni progressione economica la sola anzianità, così da eliminare ogni incentivo e compromettere l'efficienza della P.A..
Davanti a questa Corte si sono costituiti in termini i ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata per le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione.
Si sono costituiti pure la Regione Abruzzo e l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo (ERSA), ma fuori termine.
Considerato in diritto
1. - Con l’ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in relazione agli artt. 36, 97 e 117 Cost., in quanto:
a) la legge violerebbe l'art. 97 Cost. perché sarebbe in contrasto con i principi generali fissati dalla legge statale 30 aprile 1976, n. 386 ("Norme di principio, particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo") e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ("Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70") e, in particolare, con l'art. 5 della prima, in virtù del quale le leggi regionali devono disciplinare il riordino dei servizi degli enti di sviluppo sotto l'aspetto organico e funzionale ed il trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente") in modo da assicurare uniformità di trattamento fra gli enti stessi: la legge regionale, invece, disattende il disposto dell'art. 15 della legge n. 70/1975, circa le qualifiche dei dipendenti, ponendo in essere degli appiattimenti e, quindi, attribuendo al personale con qualifiche diverse emolumenti identici;
b) la stessa legge regionale violerebbe l'art. 36 Cost., non garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e dando luogo, di conseguenza, all’appiattimento di cui si é già parlato;
c) violerebbe, infine, l'art. 97, perché non ha determinato le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei dipendenti e, ponendo a base del trattamento economico la sola anzianità, ha eliminato ogni incentivo e compromette la efficienza della P.A..
La questione non é fondata.
2. - In primo luogo devono dichiararsi inammissibili la costituzione della Regione Abruzzo e quella dell'ERSA, avvenute fuori dei termini perentori previsti dagli artt. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
3. - Passando al merito della questione, la Corte osserva preliminarmente che con la legge regionale n. 9 del 1978 la Regione Abruzzo volle dare un assetto del tutto provvisorio al trattamento economico del personale dell'Ente Fucino: infatti da un lato la normativa compresa in questa legge ha avuto efficacia solo per breve tempo, essendo stata sostituita dalla successiva legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e dall'altro il contenuto della l. n. 9 é esclusivamente economico, dettandosi disposizioni concernenti le varie voci che concorrono a formare la retribuzione di quei dipendenti, l'ammontare della retribuzione stessa e le ulteriori norme occorrenti per procedere alla determinazione in concreto della retribuzione medesima. Solo entro questi ristretti limiti la legge n. 9 fa riferimento allo stato giuridico dei dipendenti e precisamente alle qualifiche alle quali sono rapportate le diverse misure della retribuzione.
É partendo da questa premessa che vanno esaminate le censure che vengono mosse alla legge, le quali si fondano tutte sulla considerazione che la legge medesima avrebbe proceduto ad un appiattimento delle qualifiche e perciò avrebbe violato le cennate disposizioni costituzionali.
Ma al riguardo la Corte non può non richiamare la sua precedente giurisprudenza (sentenze n. 10 del 1980; nn. 277 e 278 del 1983).
Con tali pronunce (una delle quali: la sent. n. 277 del 1983 relativa ad altra legge abruzzese - la legge 2 agosto 1973, n. 32 - di analogo contenuto) la Corte ha escluso che una articolazione ristretta delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la valutazione dei meriti e delle capacità individuali e la insufficiente determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità dei dipendenti possa comportare violazione di alcuna delle cennate disposizioni costituzionali.
A maggiore ragione queste affermazioni possono essere applicate nel caso di specie, in quanto, come si é osservato, la legge n. 9 non disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell'Ente Fucino ma a questo fa riferimento solo al fine di potere stabilire il quantum della retribuzione, per di più provvisoria delle varie componenti il personale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), sollevata dal TAR per l'Abruzzo con ordinanza 25 ottobre 1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.