Ordinanza n.141 del 1985

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ORDINANZA N. 141

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Vason Delia e S.r.l. "La Caravella" Chatham Night Club ed altra, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 17 dicembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non prevede che il lavoratore, nel giudizio promosso per ottenere dall'INPS la costituzione della rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati regolarmente versati, possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo, anche diverso dai richiesti documenti di data certa, la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha instato per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale - sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso giudice a quo - é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 26 del 1984;

che in questa sede non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1982 (r.o. n. 821/1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.