SENTENZA N. 137
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 del cod. proc. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Madia Nicola, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi allo stesso p.m. il quale, nella propria requisitoria, aveva affermato che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato.
Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di arresto.
Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt. 435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza - reato per il quale é competente, per rimessione, altro Ufficio, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m., anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito". E ciò sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost..
Sulla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che "la decisione su tale questione di legittimità costituzionale é influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato".
Non si sono costituite parti private né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
La questione é inammissibile, sia per irrilevanza, sia per contraddittorietà.
Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in concreto la richiesta del pubblico ministero, si é astenuto dal disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto, ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel senso che non é andato oltre la semplice indicazione degli articoli, in cui i detti principi sono contenuti. Non sembra, inoltre, che l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe "influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.