ORDINANZA N. 130
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), conv. con legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Vencato Vito ed altri e Dal Lago Ugo, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto emesso il 26 marzo 1976 su ricorso presentato dall'avv. Ugo Dal Lago, aveva ordinato a Missaglia Pietro Pasquale e altri quattro di pagare la somma di lire 991.975, oltre gli interessi legali decorrenti dal 28 dicembre 1968 al saldo e le spese, al Dal Lago, il quale aveva fatto richiamo all'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ("Quando un giudizio é definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") - conv. con l. 22 gennaio 1934 n. 36 - e alle attività espletate nei confronti degli ingiunti dapprima in sede stragiudiziale e in tempo successivo contro gli stessi in un giudizio di convalida di sequestro conservativo poi transatto;
che avverso il decreto ingiuntivo avevano spiegato opposizione tutti gli ingiunti assumendo di nulla dovere in quanto tra essi e i clienti del Dal Lago non era intercorsa alcuna transazione per avere i clienti del Dal Lago rinunciato agli atti del giudizio;
che, assunta prova per testi disposta dal giudice istruttore con ordinanza 24 gennaio 1975, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 (notificata il 30 dello stesso mese e comunicata il 4 gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 135 del 17 maggio 1978 e iscritta al n. 118 R.O. 1978) ha d'ufficio giudicato, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità del riprodotto art. 68;
che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita e ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 6 giugno 1978 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso in via preliminare per la restituzione degli atti al Tribunale per il giudizio di rilevanza sul se la rinuncia agli atti del giudizio dissimulasse una transazione e, nel merito, per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione;
che nel corso dell'adunanza del 16 aprile 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che l'impugnato art. 68 si applica alle attività spiegate da avvocati e procuratori legali in giudizi svoltisi negli ultimi tre anni, né il giudice di merito ha speso parola sull'applicazione della norma che pur era stata richiesta dall'avv. Dal Lago anche per prestazioni stragiudiziali e, pertanto, la questione va allo stato dichiarata manifestamente inammissibile per la parte di onorari richiesti per tali prestazioni;
che per le prestazioni giudiziali la questione é da giudicare manifestamente infondata perché nessuna delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Vicenza induce questa Corte a deflettere dalla declaratoria d'infondatezza espressa con sent. 3 maggio 1974, n. 132: non il richiamo dell'art. 93 c.p.c. perché la distrazione delle spese a favore del difensore munito di procura basa sul presupposto della condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la stipulata transazione (pur intesa nel senso atecnico fatto proprio dalla Cassazione) preclude, né la revoca e la rinuncia al mandato privano il difensore del diritto a compenso per le attività già spiegate, né, infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794 può essere esperito per la sola tutela della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la manifesta inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) - conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 - nella parte in cui il Tribunale di Vicenza, con la ordinanza 2 dicembre 1977 (n. 118 R.O. 1978), ha esteso, senza motivazione, la norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore munito di procura per prestazioni stragiudiziali;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 68 ("Quando un giudizio é definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36) già dichiarata non fondata con sent. 3 maggio 1974, n. 132.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1985.