Ordinanza n.123 del 1985

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ORDINANZA N. 123

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto sul ricorso proposto da Tozzi Nicola, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 (comunicata il 6 e notificata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 18 del 18 gennaio 1984 e iscritta al n. 642 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Tozzi Nicola la Commissione tributaria di primo grado di Taranto ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 23 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; avanti la Corte ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 31 gennaio 1984 per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della proposta questione;

considerato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione coinvolga l'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto; devesi l'incidente reputarsi manifestamente infondato per non aver prospettato argomentazioni che persuadano la Corte a deflettere dalla sent. 277/1984, che ebbe a giudicare infondata la proposta questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 (rectius 42) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto con ordinanza 26 marzo 1983 (n. 642 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1985.