Ordinanza n.122 del 1985

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ORDINANZA N. 122

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. civ., promossi con tre ordinanze emesse il 20 novembre 1982 e il 13 luglio 1983 dal G.I. presso il Tribunale di Catania nei procedimenti civili vertenti tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto e altri, iscritte ai nn. 267, 268 e 269 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Musmeci Nicola e di Puglisi Umberto ed altri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e iscritta al n. 267 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto il giudice istruttore presso il Tribunale di Catania, ritenuto preliminarmente che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non é d'ostacolo alla emanazione dei provvedimenti d'urgenza di competenza del giudice istruttore, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. che faculta il giudice istruttore a concedere in ogni caso la sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni spese e danni; avanti la Corte si é costituito giusta procura speciale 28 aprile 1983 rep. 98756 del not. D. Caprio di Acireale l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione; che con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 23 febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 dello stesso febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e iscritta al n. 268 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto e consorti il giudice istruttore presso il Tribunale di Catania ha giudicato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c.; avanti la Corte si sono costituiti per Puglisi Umberto e consorti giusta procura in margine all'atto depositato il 4 maggio 1984 gli avv.ti Cristoforo Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella rimettendosi agli scritti difensivi in Tribunale e alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, e per Musmeci Nicola giusta procura speciale autenticata dal not. Caprio di Acireale in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756) l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione; che con ordinanza emessa il 13 luglio 1983 (pervenuta alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 gennaio 1984; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e iscritta al n. 269 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto e consorti, il giudice istruttore presso il Tribunale di Catania ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c.; avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine all'atto di deduzioni, depositato il 4 maggio 1984 con il quale si sono rimessi alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi in Tribunale e a quelle di cui alla ordinanza di rimessione, gli avv.ti Cristoforo Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella, e per il Musmeci giusta procura speciale autenticata dal not. Caprio di Acireale in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756) l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che i tre incidenti, da riunirsi per avere ad oggetto la stessa questione d'incostituzionalità, sono manifestamente inammissibili per non avere il giudice a quo speso parola sulla rilevanza della questione medesima.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal giudice istruttore presso il Tribunale civile di Catania con ordinanze 20 ottobre 1982 (n. 267 R.O. 1984), 20 novembre 1982 (n. 268 R.O. 1984) e 13 luglio 1983 (n. 269 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1985.