ORDINANZA N. 99
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente -
Avv. Oronzo REALE -
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), promossi con due ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Chiantini Alfiero contro S.p.a. SITA e De Vita Giovanni contro S.p.a. LAZZI, iscritte ai nn. 430 e 431 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - in relazione all'art. 47 dello stesso allegato - in quanto escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori, anche a carattere espulsivo, emessi dal direttore nei confronti di dipendenti d'imprese esercenti servizi di autolinee in concessione;
che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità della questione sollevata.
Considerato che questione analoga é stata ritenuta non fondata "nei sensi in cui in motivazione", con la sent. n. 240 del 1984, in quanto il ricorso al giudice amministrativo deve ritenersi consentito avverso tutte indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), sollevata dal Pretore di Firenze, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.