ORDINANZA N. 96
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1980 dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Belotti Ferdinando ed altro e S.p.a. Ideal Clima, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1 980.
Visto l'atto di costituzione della Soc. Ideal Clima nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza in data 19 febbraio 1980 ha sollevato, in riferimento all'art. 72 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90, recante "modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive", nella parte in cui "il disegno di legge approvato é difforme dal progetto di legge stessa";
che, in particolare, secondo il giudice a quo, dai lavori preparatori della 10a Commissione del Senato in sede deliberante risulterebbe che alla locuzione "compreso ogni elemento accessorio" (la quale segue, in ognuno dei tre comma dell'art. 1 della legge n. 90 del 1954, le parole "la normale retribuzione di fatto giornaliera") faceva, nella originaria proposta di legge, riscontro quella diversa "compreso ogni elemento accessorio di questa";
considerato che non può riconoscersi alcun fondamento alla doglianza che le Camere abbiano approvato una legge in un testo diverso da quello proposto;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1954, n. 90 (modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive), sollevata, in riferimento all'art. 72 della Costituzione, dal pretore di Brescia con ordinanza in data 19 febbraio 1980 (r.o. n. 220/1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.