ORDINANZA N. 92
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Tonutti Carlo, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Tonutti Carlo, imputato di reati edilizi accertati il 21 ottobre 1980, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 (R.O. n. 897 del 1984) - dopo aver rilevato che l'appellante si doleva della mancata applicazione, con la sentenza emessa in primo grado il 7 giugno 1983, della speciale causa estintiva del reato prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, in relazione all'art. 2, u.c., c.p. - sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, che fa salvi gli effetti depenalizzanti dei decreti legge non convertiti secondo i principi che regolano la successione nel tempo delle leggi penali (commi secondo e terzo dello stesso articolo), in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., che priva di efficacia, sin dall'inizio, i decreti legge non convertiti;
considerato che la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza 51 del 1985.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1985.