Ordinanza n.91 del 1985

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ORDINANZA N. 91

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente -

Avv. Oronzo REALE -

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Nardozza Savino ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Nardozza Savino ed altri, imputati di reati edilizi accertati il 13 maggio 1982, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 6 marzo l984 (R.O. n. 503/1984), dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado, pronunciata il 7 giugno 1983, aveva dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato per oblazione, ammessa dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p., che dichiara applicabili nei procedimenti penali non ancora definiti le norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., secondo il quale i decreti, se non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio.

Considerato che la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1985.