ORDINANZA N. 61
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1977 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Franzoso Vanni e Braggion Aureliano, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 dal Pretore di Cuneo sui ricorsi proposti dalla S.n.c. So-edil ed altra contro INPS, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1978.
Visti gli atti d' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente per oggetto la richiesta dichiarazione di ineleggibilità di Braggion Aureliano a consigliere della Provincia di Rovigo, controvertendosi sull'inammissibilità del ricorso per scadenza del relativo termine, il Tribunale della stessa città con ordinanza del 14 ottobre 1977 (reg. ord. n. 544 del 1977) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione della sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale: sembrava al Tribunale che le dette norme contrastassero con gli artt. 3 e 24 Cost., per una disparità di trattamento tra i processi urgenti, ai quali non si applicava la sospensione in questione, e i processi in materia elettorale, per i quali, malgrado la loro urgenza, la sospensione doveva invece operare;
che nel corso di due procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi dal Pretore di Cuneo per omesso versamento dei contributi e sanzioni civili a favore dell'Inps e a carico della s.n.c. "So-edil" e della s.a.s. "Sima", il Pretore, con ordinanza del 7 dicembre 1977 (reg. ord. n. 158 del 1978) sollevava, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 3 della citata l. n. 742 del 1969, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 cod. proc. civ., nel testo della l. 11 agosto 1973 n. 533); riteneva il Pretore che la presunzione di urgenza, posta a fondamento dell'art. 3, seconda parte, l. cit. non avesse ragion d'essere per le cause relative non a prestazioni previdenziali chieste dal lavoratore assistito, bensì a pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro;
che nessuna delle parti private si costituiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in entrambe le cause chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudici possono essere riuniti;
che le due questioni sono manifestamente infondate;
che infatti non vi é contraddizione logica, contrariamente a quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione più rapida, disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 l. cit., poiché non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie non si spinga al di là della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
che, per quanto concerne la seconda questione, ossia quella relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, é palese come debba essere disattesa la distinzione prospettata dal giudice a quo, in quanto nessuna irrazionalità sussiste nella disciplina intrinsecamente unitaria stabilita dall'art. 3 l. cit. per tutte le dette cause: identica é invero la ratio sia per le controversie promosse dai lavoratori assicurati sia per quelle iniziate dagli enti previdenziali contro gli obbligati onde ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime é correlata alla necessità, in cui versano gli stessi enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione istituzionale e così fornire le prestazioni dovute;
che, pertanto nessuna violazione, né dell'art. 3 né dell'art. 24 Cost., può ravvisarsi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 - i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 stessa legge - che prevede tra i casi di esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se trattisi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.