Ordinanza n.53 del 1985

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ORDINANZA N. 53

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. Pres. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana), conv. con legge Reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità a carico di Mascellino Gandolfo ed altri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 103 e 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, in quanto attribuisce al giudice ordinario, anziché alla Corte dei Conti, la competenza a conoscere di taluni giudizi di responsabilità;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 189 del 1984, in quanto si é ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, con la conseguenza che, rimanendo in vigore la disposizione statale diventa irrilevante la questione relativa alla norma siciliana semplicemente riproduttiva della prima;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sollevata con ordinanza 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97, 103 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1985.