Sentenza n.39 del 1985

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SENTENZA N. 39

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 d.a.c.p.c. (nel nuovo testo di cui all'art. 9, legge 11 agosto 1973, n. 533), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Centola Ettore e INAIL, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione di Centola Ettore e dell'INAIL nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Con atto di citazione, notificato il 25 settembre 1971, Centola Ettore, premesso che il 18 luglio 1970 ebbe a subire un infortunio sul lavoro dal quale gli erano residuati postumi che avevano importato una riduzione della sua capacità lavorativa, che l'INAIL aveva peraltro ritenuto di valutare la percentuale di tale riduzione nella misura dell'8% mentre in realtà, come già richiesto nel ricorso avanzato contro il provvedimento dell'Istituto e successivamente in nota di collegiale medica, la riduzione doveva riconoscersi in misura non inferiore al 12%, convenne avanti il Tribunale di Latina (e non, come indicato nella ordinanza di rimessione, avanti il Tribunale di Roma) l'INAIL per sentir dichiarare che la capacità lavorativa di esso Centola era ridotta, in conseguenza dell'infortunio subito, del 12% e riconoscere dovute le prestazioni previdenziali di legge. Costituitosi l'INAIL che chiese la reiezione della domanda attrice, esibiti documenti ed esperita consulenza tecnica dalla quale risultò che il Centola aveva riportato menomazione del 10% e quindi tale da non attingere la percentuale prevista dall'art. 74, comma secondo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per la liquidazione della rendita richiesta, l'adito Tribunale, con sentenza 15 gennaio-23 aprile 1974, respinse la domanda ponendo a carico dell'INAIL le spese della consulenza tecnica e compensando le altre spese giudiziali.

Sull'appello del Centola, la Corte d'appello di Roma - Sez. lavoro nominò altro consulente tecnico il quale riscontrò un aggravamento della lesione riportata dal Centola ed espresse il parere che l'esatta decisione del giudice di primo grado dovesse ritenersi superata dal peggioramento della mobilità del dito leso avendo stimato il grado d’inabilità permanente nella misura del 12% e quindi superiore al limite del 10%.

1.2. - A seguito di che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 (comunicata il 5 e notificata il 7 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 176 del 29 giugno 1977 e iscritta al n. 242 R.O. 1977) il giudice a quo ha osservato che il principio, secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti previdenziali si attua con riferimento al tempo della proposizione della domanda in via amministrativa, avrebbe condotto alla reiezione della domanda del Centola, il quale sarebbe costretto a chiedere altro provvedimento amministrativo e a proporre eventualmente altra domanda giudiziale, laddove il testo - novellato ex art. 9, l. 11 agosto 1973, n. 533 - dell'art. 149 d.a c.p.c. dispone che "nelle controversie in materia d’invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario", e nella disparità di trattamento, in tal guisa delineata, ha ravvisato violazione dell'art. 3, comma primo Cost. e, senza enunciare nel dispositivo della ordinanza la questione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

2.1. - In questa sede si sono costituiti per il Centola l'avv. Franco Agostini giusta delega in margine all'atto depositato l'8 luglio 1977, nel quale ha contestato l'interpretazione restrittiva dell'art. 149 accolta dal giudice a quo richiamando l'orientamento giurisprudenziale inteso ad applicare ad ogni controversia - non esclusa quindi quella d’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il principio che la domanda va accolta anche se le condizioni dell'azione si verificano in tempo successivo alla proposizione della domanda, e comunque ha concluso per la declaratoria di fondatezza della proposta questione facendo leva anche sull'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che consente la revisione della rendita per aggravamento a determinate scadenze a partire dalla costituzione della stessa, e per l'INAIL, giusta procura speciale 22 aprile 1977 rep. n. 213724 per notar Roberto Franci di Roma, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani che, con atto depositato il 18 luglio 1977, si sono limitati a concludere per la manifesta infondatezza della proposta questione.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per l’infondatezza della proposta questione sul presupposto che l'art. 149 non va interpretato nel modo rigoroso fatto proprio dalla Corte d'appello di Roma perché a tanto non inducono né i lavori preparatori ne l'inquadramento sistematico delle provvidenze assistenziali.

2.2. - Nella memoria depositata l'11 maggio 1984 la difesa del Centola ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza intesa ad applicare l'art. 149 anche alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro citando le sentt. 4 luglio 1979, n. 4118 e 14 dicembre 1982, n. 6900 della Cassazione.

3. - La trattazione dell'incidente, assegnata alla pubblica udienza del 29 maggio 1984, é stata, a seguito della morte del giudice relatore Arnaldo Maccarone, rimessa alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione; l'avv. Graziani ha illustrato le ragioni dell'INAIL e l'avv. dello Stato Onufrio ha insistito nelle già formulate conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

4. - La sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, nel sospettare d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l. 533/1973 ("Controversie in materia d’invalidità pensionabile. - Nelle controversie in materia d’invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"), non ha potuto tener conto del consistente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'aggravamento dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua estensione anche nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si siano consolidate le condizioni per il riconoscimento della maggiore aliquota d'invalidità, fermi restando però, per la decorrenza del diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u. n. 1124 del 1965 per la revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire infondata la questione nei sensi in tal guisa precisati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c. (testo novellato sub art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con ordinanza 11 marzo 1977 (n. 242 R.O. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

Leopoldo ELIA - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1985.