ORDINANZA N. 32
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in riferimento all'art. 129 stesso d.P.R. (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con l'ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal Pretore di Lecce nei procedimenti riuniti vertenti tra Pantaleo Fari Maria ed altri e Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano in riferimento all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data d’entrata in vigore dello stesso.
Considerato che le norme rimesse all'esame della Corte costituzionale e della cui legittimità il giudice a quo dubita riguardano i casi in trattazione in via giurisdizionale o amministrativa alla data del 1 giugno 1974;
che peraltro dall'esame degli atti processuali non risulta che le fattispecie oggetto del giudizio innanzi a detto giudice rientrino fra quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme sospettate d’incostituzionalità;
che pertanto la proposta questione d’incostituzionalità appare inammissibile in punto di rilevanza ai fini del decidere, sul quale nessuna motivazione é stata peraltro svolta dal Pretore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, in relazione all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data d’entrata in vigore dello stesso in riferimento all'art. 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.