ORDINANZA N. 27
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;
che, secondo il Pretore, per effetto della nuova disciplina il giudice non può sospendere né revocare la patente, se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione del principio di eguaglianza;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza.
Considerato che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione lo stesso Pretore dà atto che la querela é stata in effetti ritualmente presentata, onde egli risulta pienamente investito di quei poteri di cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;
che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 9l del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dall’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.