ORDINANZA N. 25
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1982 dal G. I. presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Saccardo Dino, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il G. I. presso il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 C.P., sostenendo che tali norme, in quanto stabiliscono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica, prevederebbero per costui un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del comune infermo di mente che sia pericoloso - il quale secondo la vigente legislazione fruisce invece di degenza e cura ospedaliera - e violerebbero il di lui diritto alla salute, stante la natura "sostanzialmente carceraria" della predetta misura di sicurezza;
considerato che tali questioni, già sollevate sotto i medesimi profili da altri giudici, sono state ritenute non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982 (con la quale, peraltro é stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, c.p.v. e 205, c.p.v. n. 2 del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e dell’esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall’infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura").
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.