ORDINANZA N. 12
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); combinato disposto degli artt. 26 e 19, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con D.L. 25 ottobre 1924, n. 1672 e con l. 8 febbraio 1925, n. 88), promosso con l'ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche sul ricorso proposto da Santacroce Fernando contro Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali ed altro iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione di Santacroce Fernando nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre, 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanza 12 febbraio 1980, il TAR per le Marche ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost. - questione di legittimità costituzionale: a) - dell'art. 43, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui prevedeva che solo per sei mesi dalla data d’insediamento dei TAR i consiglieri, i primi referendari e i referendari potessero essere assegnati contemporaneamente a due distinti tribunali amministrativi regionali; b) - dell'art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, per la parte in cui non prevede la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi; c) - dell'art. 19 della medesima legge n. 1034/1971, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto prevede l'obbligatoria operatività in sede giudiziale degli atti amministrativi consolidati "contra praeceptum iuris" e suscettibili d'invalidare la formazione del tribunale;
che con l'ordinanza di rimessione si lamenta - in sostanza - che la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione di detti tribunali) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati d’altro tribunale, ove ciò si rendesse necessario - come nel caso di specie - al fine di comporre il collegio;
considerato che, successivamente all'ordinanza, é stata promulgata la legge 27 aprile 1982, n. 186 la quale all'art. 25, secondo comma, prevede appunto la possibilità d'integrazione del collegio di un TAR con magistrati d’altri TAR, inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un TAR non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante;
che pertanto, appare opportuno che il TAR per le Marche riesamini la questione alla luce della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al TAR per le Marche.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.