ORDINANZA N. 5
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1981 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Emanuele, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62), in quanto detta norma prevede per la patente di guida per veicoli di categoria C una validità limitata a cinque anni e non prevede che essa abbia validità di dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria B; che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il primo comma dello stesso art. 88 prevede una validità della patente di dieci anni (ove siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C.
Considerato che con gli artt. 33 lett. d) e 38, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 il reato di guida con patente la cui validità sia scaduta (art. 88, comma sesto, cod. strada) é stato depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa;
che conseguentemente, non essendo più il giudice penale chiamato a fare applicazione della norma impugnata, va disposta la restituzione degli atti al pretore rimettente, affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1985.