ORDINANZA N. 2
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale é stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia d’infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Vietto Cugno Lorenzo ed altri, iscritta al n. 1020 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di La Spezia dubita, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 in quanto detta norma da un lato impone ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e di venderli ovvero importarli e nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche dalle sanzioni penali;
che il dubbio é fondato sull'assunto per cui l'esecuzione dei suddetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di difesa, che - si sostiene - non consente che alcuno sia tenuto a confessare di avere commesso un reato.
Considerato che tale questione, già proposta nei medesimi termini da altri giudici, é stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la sentenza n. 236 del 1984;
che l'ordinanza del Tribunale di La Spezia non propone argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1985.