ORDINANZA N. 302
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) promossi con due ordinanze emesse l'8 ottobre e il 3 dicembre 1982 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di Totaro Pasquale e Gasparotto Luigi Antonio, iscritte al n. 923 del registro ordinanze 1982 e al n. 200 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 142 e 219 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., dispone che il delitto di lesioni colpose é punibile a querela della persona offesa e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla sospensione della patente;
che secondo il Pretore per effetto della nuova disciplina il giudice non può sospendere la patente, né sindacare la sospensione disposta dal Prefetto, se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione del principio di eguaglianza;
considerato che peraltro in entrambi i giudizi a quibus é stata ritualmente presentata la querela, tanto che il giudice ha potuto promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati, risultando così pienamente investito di quei poteri di cui lamenta la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;
che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.