SENTENZA N. 298
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Medini Alberto iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Bologna, nel corso del procedimento penale a carico di Medini Fulvio Alberto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Il giudice a quo lamenta che la norma impugnata sancisca l'obbligo del rispetto del segreto di ufficio in relazione a tutti gli atti concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre l'art. 44 dello stesso decreto prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi. Ne segue che, ove tale partecipazione si esplichi in una delibera di congruità dell'imponibile accertato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in aumento di quello dichiarato dai contribuenti, questa delibera é soggetta alla consueta pubblicità prevista per le deliberazioni comunali. Secondo il Pretore, dunque, il segretario comunale, responsabile della pubblicazione, si troverebbe nella alternativa di violare o l'art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) o l'art. 328 cod. pen. (omissione di atti di ufficio).
Ne deriverebbe il contrasto con la norma costituzionale invocata, poiché il principio di legalità verrebbe vulnerato dai dubbi e dalle perplessità che la disposizione impugnata ingenera circa l'effettiva portata e l'applicabilità delle previsioni penali ad essa collegate.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
L'assenza di parti costituite consente la trattazione della causa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
Nei termini in cui é posta la questione non é fondata. In realtà l'antinomia che, secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna, vizierebbe la normativa vigente in tema di segreto di ufficio deve ritenersi esclusa dal primo comma dell'art. 68 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 30 settembre 1975, n. 483). In questa disposizione sono infatti previste regole ed eccezioni, che valgono a prevenire la prospettata violazione del principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) relativamente alla osservanza dei precetti contenuti negli artt. 326 e 328 del codice penale.
Ovviamente, spetta al legislatore provvedere ad eliminare inconvenienti e disarmonie che possano in concreto derivare dalla disciplina vigente in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sul reddito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, promossa dalla ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.