ORDINANZA N. 289
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Enna sul ricorso di Truscia Francesca Maria, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1983, la Commissione Tributaria di primo grado di Enna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) per aver delegato al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate in virtù di siffatta delega (art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza non si é costituita la parte né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nelle more del giudizio é intervenuta la legge 12 febbraio 1983 n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916. Tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di detta legge vi é quella operata con l'aggiunta al decreto legge convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta, tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione é scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse"; il che risulta verificatosi nella specie. Dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47) "non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative";
che pertanto si rende necessario restituire gli atti alla Commissione Tributaria sopra indicata perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Enna perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.