ORDINANZA N. 288
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal TAR per la Liguria sul ricorso di Serra Franca contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Serra Franca nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1983, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 212 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanza n. 291 del 1983 e con ordinanza n. 88 del 1984, né sono prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione in esame.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria R.O. n. 709 del 1983), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.