Ordinanza n.286 del 1984

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ORDINANZA N. 286

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Asola nel procedimento penale a carico di Peron Maria, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Pretore di Ovada nel procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n. 1047 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che i Pretori di Asola e di Ovada, con ordinanze rispettivamente del 28 ottobre 1982 e 28 luglio 1983, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e tabella allegata C e successive modificazioni (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in cui prevede che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i loro risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto di difesa;

che con la stessa ordinanza il Pretore di Ovada ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 25 della predetta legge n. 319 del 1976, nella parte in cui pone a carico dei privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico.

Ritenuto che la prima delle due questioni sollevate é stata già esaminata sotto gli stessi profili da questa Corte che, avendola ritenuta fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della legge 319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme censurate nel presente giudizio (cfr. anche ordinanza n. 20/1984);

che per quanto riguarda la seconda questione l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, né motiva circa la rilevanza della questione stessa nel procedimento de quo, né sotto quale profilo la norma impugnata (art. 25 legge n. 319/1976) violi i parametri costituzionali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n. 319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o. 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.