Ordinanza n.285 del 1984

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ORDINANZA N. 285

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ditta Publiarredo e Bar interno della Regione Toscana, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Considerato che il Giudice Istruttore lamenta il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, ma riconosce che l'accoglimento della questione espanderebbe la competenza per valore del Tribunale;

che quindi una sentenza della Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo, già radicato dinanzi al Tribunale;

che di conseguenza non si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 cod. proc. civ. dall'art. 2 della legge 30 luglio 1984, n. 399.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 cod. proc. civ., sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.