Sentenza n.279 del 1984

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SENTENZA N. 279

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, notificato il 28 dicembre 1976, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1977 ed iscritto al n. 1 del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 (Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n. 1193 (Istituzione di un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca in Merano).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 28 dicembre 1976 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzione i dd.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 (istituzione di un istituto tecnico per geometri in Bolzano) e 29 novembre 1975, n. 1193 (istituzione di un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca in Merano), emessi entrambi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Si osserva in ricorso che con tali decreti lo Stato ha invaso la sfera di competenza assegnata dalle norme statutarie (artt. 9, n. 2, 16 e 19 del T.U. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle correlative norme di attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116) alla provincia autonoma di Bolzano, alla quale soltanto spetta l'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria "in base a piani da essa predisposti d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria" (art. 4, primo comma del d.P.R. n. 116 del 1973).

Si chiede, pertanto, che venga dichiarata la competenza della Provincia in ordine alla istituzione delle scuole in questione e, conseguentemente, che vengano annullati per incompetenza i due decreti presidenziali impugnati.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha instato per il rigetto del ricorso.

Si assume, in particolare, in atto di costituzione che l'istituzione dell'istituto tecnico per geometri in Bolzano non era stata voluta e deliberata dallo Stato, bensì dalla Provincia, la cui Giunta, acquisita l'intesa del Ministero della P.I., con deliberazione del 26 agosto 1975 aveva proceduto allo sdoppiamento dell'istituto tecnico commerciale e per geometri "C. Battisti" in due distinti istituti tecnici, l'uno commerciale e l'altro per geometri. L'impugnato d.P.R. n. 1181 del 1975 sarebbe pertanto conseguente alla menzionata deliberazione, in nulla innovando la situazione giuridica da quella creata se non per quanto riguarda la variazione degli organici del personale docente, che, peraltro, come riconosciuto dalla stessa Provincia in ricorso, l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 116 del 1973, riserva ai competenti organi statali.

La sfera delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano non sarebbe stata, pertanto, in alcun modo violata nella sostanza ma solo nella forma, essendosi erroneamente utilizzato, nella redazione del decreto, il modello adottato per la istituzione di istituti tecnici nelle regioni a statuto ordinario.

Quanto al d.P.R. n. 1193 del 1975 l'Avvocatura osserva che nelle stesse premesse viene precisato che la istituzione dell'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in Merano risale al 1 ottobre 1972, e quindi ad un'epoca anteriore al trasferimento alla Provincia delle attribuzioni dello Stato, operato con il d.P.R. n. 116 del 1973. Solo per difficoltà burocratiche inerenti al perfezionamento ed alla registrazione del provvedimento, il decreto, che formalizza una situazione già disposta ed attuata sin dal 1 ottobre 1972, reca la data del 29 novembre 1975.

Anche in questo caso, pertanto, difetterebbe ogni sostanziale violazione delle attribuzioni provinciali, essendosi solo proceduto alla "doverosa regolarizzazione formale di deliberazioni assunte e volute quando ancora vigeva la competenza dello Stato in materia".

Considerato in diritto

1. - A sensi dell'art. 9, n. 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ("approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), "le province (di Trento e di Bolzano) emanano norme legislative" in materia di "istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)", ed a sensi dell'art. 16, primo comma, stesso testo unico, "le relative potestà amministrative", anteriormente attribuite allo Stato, "sono esercitate... dalla provincia". In attuazione delle norme di cui sopra, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 ("norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano"), dopo aver ribadito (art. 1, primo comma) che nella suddetta materia "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato", già svolte da questo, sia direttamente, sia indirettamente, "sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano", precisa (art. 4, primo comma) che all'istituzione di scuole elementari e secondarie "provvede la provincia", sia pure "d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione", ma esclusivamente "in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici", soggiungendo (art. 4 cpv.) che "le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato", del quale - recita l'art. 1, cpv. - "resta ferma la competenza... in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante".

Dalla combinazione delle surriportate norme emerge incontrovertibilmente il sistema che si é inteso instaurare: la potestà di istituire nel territorio della provincia di Bolzano scuole del grado e del tipo di cui all'art. 9, n. 2, d.P.R. n. 670 del 1972 spetta alla provincia; l'esercizio di tale potestà é subordinato all'intesa con il ministero per la pubblica istruzione, ma limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle variazioni degli organici; conseguentemente, allo Stato spetta soltanto di disporre le suddette variazioni degli organici e sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante.

2. - La provincia autonoma di Bolzano lamenta che lo Stato, con i decreti del Presidente della Repubblica 24 settembre 1975, n. 1181 e 29 novembre 1975, n. 1193, entrambi regolarmente registrati alla Corte dei conti e pubblicati per sunto nella Gazzetta Ufficiale, ha istituito, rispettivamente, un istituto tecnico per geometri nella città di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella città di Merano.

La doglianza non é contestabile. I due impugnati decreti, infatti, dispongono testualmente all'art. 1 l'istituzione delle suddette scuole, nonostante che queste rientrino nella materia "istruzione elementare e secondaria", relativamente alla quale la disciplina superiormente ricordata stabilisce che spettano alla provincia autonoma di Bolzano, sia la potestà legislativa, sia le potestà amministrative, indicando espressamente quella di provvedere alla "istituzione" delle scuole in discorso nell'ambito del proprio territorio. La constatazione dell'esistenza dei due provvedimenti formali impugnati, del riscontro in essi della letterale statuizione denunciata e, quindi, dell'invasione, da parte dello Stato, della sfera di competenza della ricorrente provincia, impone l'accoglimento del ricorso.

3. - Le ragioni esposte dalla difesa dello Stato a sostegno dell'asserita infondatezza del ricorso e, conseguentemente, della domanda di rigetto dello stesso non valgono ad infirmare la conclusione di cui sopra. In particolare, l'Avvocatura deduce:

a) per quanto riguarda l'istituto tecnico di Bolzano, non si configurerebbe "la denunciata violazione della sfera di attribuzioni provinciali", giacché la sua istituzione é stata disposta, non già dallo Stato, bensì proprio dalla provincia, con deliberazione adottata dalla Giunta provinciale il 26 agosto 1975 e pubblicata, senza che pervenissero reclami, il 31 agosto successivo. Lo Stato ha disposto soltanto la variazione degli organici, ha, cioé, esercitato la competenza ad esso residuata nella materia de qua. Il ricorso sarebbe pertanto "giustificato su elementi formali" - soggiunge l'Avvocatura -, nel senso che nella formulazione del decreto sarebbe stato erroneamente utilizzato il modello predisposto per le regioni a statuto ordinario.

Risulta effettivamente che la Giunta provinciale ha deliberato, il 26 agosto 1975 - anteriormente perciò alla data del decreto presidenziale impugnato -, e previa intesa col Ministero per la pubblica istruzione, l'istituzione in Bolzano dell'istituto di cui al ricorso. Stando così le cose, il decreto presidenziale del 25 del successivo mese, che, come già constatato, dispone anch'esso all'art. 1 l'istituzione della stessa scuola, potrà anche considerarsi inutiliter adottato, ma, in quanto possiede tutti i requisiti degli atti della pubblica amministrazione suscettivi di produrre effetti giuridici, non può dirsi che la sua esistenza e sopravvivenza, risultanti persino nel giornale ufficiale della Repubblica, giovino ad assicurare la certezza dei rapporti fra potere centrale e potere regionale - o provinciale, come nella specie - risolvendosi, anzi, in una inammissibile turbativa dei delicati equilibri su cui quei rapporti si reggono. Ed alla ricostruzione dell'accaduto, quale prospettato dall'Avvocatura, se non può negarsi credito, non può peraltro nemmeno attribuirsi dignità di argomento giuridico: equivarrebbe ad accoglimento della singolare concezione, secondo cui l'errore, che, anche se solo materiale, é pur sempre vizio degli atti amministrativi, avrebbe la virtù di sanarne la conseguente illegittimità;

b) alla medesima conclusione di cui sopra sembra doversi pervenire anche per quanto riguarda l'istituto tecnico femminile di Merano, in ordine al quale non esiste, come per quello di Bolzano, alcuna delibera della Giunta provinciale. Tuttavia, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe ugualmente esclusa la sostanziale violazione della disciplina sul riparto delle competenze, giacché l'istituto in parola, come risulta dalle premesse del decreto, funzionava già di fatto dal 1 ottobre 1972, e perciò lo Stato, con l'impugnato d.P.R. 1193 del 1975, si sarebbe limitato a regolarizzare tale stato di fatto. Così operando, esso avrebbe legittimamente esercitato una potestà che, nel momento in cui l'istituto cominciò a funzionare, spettava ancora ad esso, non già alla provincia autonoma. La tardività dell'adozione del provvedimento statale, contro cui la provincia autonoma ricorre, é addebitabile, secondo l'Avvocatura, solo alle "difficoltà burocratiche inerenti al perfezionamento ed alla registrazione" del decreto presidenziale, "che formalizza una istituzione disposta ed attuata col 1 ottobre 1972".

A parte ogni rilievo, che non é compito di questa Corte di formulare, sull'anomalia del funzionamento di fatto - e per la durata di tre anni - di una scuola pubblica, deve dirsi inaccettabile sul piano dei principi l'opinione, secondo cui lo Stato conserverebbe legittimazione a disporre per il passato, pur dopo il trasferimento alla regione - o alla provincia, come nella specie - della potestà di che trattasi.

4. - Le suesposte considerazioni inducono a dichiarare la spettanza alla provincia autonoma di Bolzano della potestà di istituire, sia l'istituto tecnico per geometri a Bolzano, sia l'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano, e ad annullare, sia il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181, sia il d.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193, nulla peraltro ostando a che lo Stato provveda, con appositi decreti, in ordine alle variazioni degli organici ed allo stato giuridico ed economico del personale insegnante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla provincia autonoma di Bolzano di istituire un istituto tecnico per geometri a Bolzano ed un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale in lingua tedesca a Merano;

annulla il d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 ed il d.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.